FER – fonti energetiche rinnovabili – 16 ore
Con il D.lgs. 28/11, collegato al D.M. 37/2008, è stata introdotta dalle Regioni la formazione obbligatoria per coloro che esercitano attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici, sistemi solari termici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore.
Tale formazione è rivolta alla sola figura del responsabile tecnico, ruolo espressamente specificato nelle visure camerali delle aziende.
La normativa precisa che non tutti gli impiantisti devono sottostare a quest’obblio ma solo coloro che sono abilitati in Camera di Commercio per esercitare le attività di cui alla lettera A e C art. 1 DM 37/2008, ossia rispettivamente:
A. Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione delle porte, cancelli e barriere;
C. Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed areazione dei locali.
L’obbligo formativo si assolve attraverso corsi di 16 ore complessive, con cadenza triennale, che devono trattare tutte le tipologie di impianti per il quali il responsabile tecnico è abilitato.