Con questa nota vogliamo precisare uno degli ambiti di applicazione dell’articolo 34 capoverso 12 del decreto 81/08, il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, che testualmente dice:
“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
Per tale ragione, facciamo osservare che, in caso di malattia del lavoratore, essendo la malattia un evento che sospende temporaneamente l’attività lavorativa, onde evitare possano insorgere possibili problematiche giuslavoristiche con il lavoratore, è consigliabile far frequentare la formazione al rientro dalla malattia.