In questo articolo cerchiamo di riepilogare lo stato dell’arte, aggiornato alla fine dello scorso mese di maggio, rispetto all’entrata in vigore degli obblighi di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione versione 2 (G2 V2) a bordo dei veicoli.
L’obbligo di retrofit, ossia di aggiornare i tachigrafi a tecnologie funzionali agli obblighi di registrazione di nuove attività così come previste dall’innovazione normativa, è stato introdotto dal Regolamento UE n.2020/1054.
In particolare l’articolo 2 di questo regolamento prevede che il tachigrafo debba registrare anche attività quali l’attraversamento di frontiera e le operazioni di carico/scarico.
I tachigrafi installati sui camion, devono pertanto essere sostituiti con quelli di ultima generazione denominati “G2 V2” (smart tachograph).
I tachigrafi sono degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada istituiti con il Regolamento CEE n.1463/1970. Devono essere obbligatoriamente installati sui veicoli con massa massima superiore a 3,5 tonnellate che effettuano trasporto merci e su quelli destinati al trasporto di viaggiatori atti a trasportare più di nove passeggeri compreso il conducente.
Ai fini dell’individuazione dell’obbligo e dei tempi di installazione di un tachigrafo di ultima generazione, influiscono diverse variabili, tra cui:
la massa (maggiore di 3,5 t), ovvero il numero di passeggeri ammessi al trasporto (più di nove)
la tipologia (caratteristiche) dei tachigrafi già installati sui veicoli
Se trattasi di veicoli nuovi da immatricolare, l’ambito territoriale in cui viene utilizzato il veicolo (nazionale o internazionale)
Per quanto concerne la classificazione delle diverse tipologie di tachigrafi, da cui dipende anche la tempistica dell’adeguamento di cui trattasi, di seguito proponiamo una tabella di sintesi.
Il tachigrafo è uno strumento essenziale per monitorare e regolare l’attività di guida dei veicoli commerciali (superiori a 3,5 tonnellate o autorizzati a trasportare più di 9 persone compreso il conducente), garantendo la sicurezza stradale e il rispetto delle normative.
Le sue caratteristiche sono pertanto funzionali alla registrazione dei dati previsti dalla normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e conseguentemente deve uniformarsi alle varie direttive introdotte in materia.
Dopo le versioni analogiche/digitali non intelligenti (1975), il Regolamento UE n.165/2014 ha introdotto i primi tachigrafi “intelligenti,” che prevedono una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), un dispositivo di comunicazione di rilevamento precoce a distanza e un’interfaccia con sistemi di trasporto intelligenti. Questa prima versione di tachigrafo intelligente viene identificata con la denominazione: G2 V1 = Generazione seconda – Versione prima
Il Regolamento UE n.165/2014 è stato modificato dal Regolamento UE n.2020/1054, che prevede l’implementazione delle funzionalità del tachigrafo intelligente prima versione.
Di conseguenza, il Regolamento UE n.2021/1228 del 16 luglio 2021 (ha sancito l’obbligo, dal 21 agosto 2023, di installare a bordo dei veicoli coinvolti, una nuova versione del tachigrafo intelligente, denominata G2 V2 (generazione seconda – versione seconda smart tachograph).
Il G2 V2 (smart tachograph) è predisposto per autenticare il segnale satellitare Galileo non appena il sistema Galileo OSNMA sarà operativo.
Dal 21 agosto 2023, sui veicoli commerciali di nuova immatricolazione, con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e sui bus atti a trasportare più di 9 persone, avrebbe dovuto essere obbligatoria l’installazione di questo tachigrafo di ultima generazione G2. In realtà, questo modello, che usa il Sistema Satellitare di Autenticazione dei Messaggi di Navigazione (OSNMA), non avrebbe potuto essere operativo prima della fine dell’anno 2023. Per tale ragione, piuttosto che posticipare l’ingresso dell’ultima versione di tachigrafo intelligente, fu emanato il Regolamento UE n.2023/980 del 16 maggio 2023, stabilendo che, dal 21.8.2023, sui veicoli di nuova immatricolazione, poteva essere installato, per un periodo transitorio, il tachigrafo G2 V2 anche se impossibilitato ad utilizzare il sistema Galileo OSNMA. Tali unità di bordo transitorie sono costruite conformemente alle linee guida OSNMA e contengono un ricevitore GNSS in grado di utilizzare OSNMA durante la sua fase di test pubblico. Al termine del test, quando il sistema OSNMA è effettivamente utilizzabile, queste unità devono però procedere all’aggiornamento del software a causa di un necessario aggiornamento del materiale crittografico. Quindi le momentanee carenze non pregiudicano la possibilità di aggiornare successivamente il software all’uso del sistema Galileo OSNMA e non saranno necessarie modifiche all’hardware .
A seguito delle difficoltà riscontrate per i veicoli di nuova immatricolazione nel dotarsi del tachigrafo G2 V2, la DG MOVE UE e conseguentemente il nostro Ministero dell’Interno, hanno emanato una serie di circolari con cui promuovevano un regime di tolleranza. Da ultimo, su questa contorta materia, in data 4 marzo 2024, è intervenuta nuovamente la Direzione Generale Mobilità e Trasporti (DG MOVE) della Commissione europea con la nota UE n.1655409. La nota DG MOVE del 4 marzo, ha stabilito che per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate di massa, attualmente dotati di tachigrafo analogico o digitale (non intelligente) e che operino in ambito internazionale, il termine per l’aggiornamento è il 31 dicembre 2024. Per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate di massa, attualmente dotati di tachigrafo intelligente prima versione, G2 V1, che operino in ambito internazionale, il termine per l’aggiornamento è il 18 agosto 2025 Al momento non sono soggetti all’adeguamento del tachigrafo, i veicoli ante 21/08/2023, che hanno in dotazione un tachigrafo di vecchia generazione e che operano solo in ambito nazionale. Con la sopra richiamata nota, la DG MOVE informa inoltre che la fornitura dei tachigrafi di ultima generazione non dovrebbe essere più un problema. Conseguentemente invita gli operatori interessati a prendere atto delle scadenze indicate e a provvedere a sostituire o adeguare il tachigrafo esistente in occasione della prima ispezione tachigrafica utile prima delle suddette date di adeguamento. L’articolo 23 del Regolamento n.165/2014 prevede infatti che i tachigrafi siano sottoposti a ispezioni periodiche, almeno ogni due anni, a cura delle officine autorizzate. Se del caso, far coincidere l’ispezione con l’aggiornamento, consentirebbe di ovviare ad un ulteriore appuntamento presso gli installatori professionali e ad evitare costi e tempi aggiuntivi. Invitiamo pertanto le imprese interessate a programmare per tempo l’adeguamento richiesto anche la fine di evitare possibili ritardi delle officine autorizzate per carenza di componentistica o per sovraccarico di lavoro.
Si riporta infine di seguito una scheda di sintesi delle tempistiche relative agli obblighi di installazione del tachigrafo di ultima generazione. In rosso sono evidenziati anche gli ambiti territoriali ove vige tale obbligo.