Con la pubblicazione della circolare n. 86/2023, l’INPS ha fornito indicazioni in attuazione alla previsione dell’articolo 23-bis del decreto n. 48/2023, convertito con legge n. 85/2023.

Si tratta di un provvedimento che consente ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di ‘stralcio mille euro’, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.

In particolare, la disposizione in esame ha introdotto la possibilità di versare la contribuzione ai fini I.V.S. (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) relativa sia alla cosiddetta rottamazione del 2023 sia a quella del 2018.

In considerazione delle due misure di stralcio, sono stati predisposti due modelli di domanda attraverso i quali l’interessato potrà richiedere:

  1. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi del decreto 119/2018: stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2010;
  2. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge 197/2022: stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2015.

La selezione della modalità rateale di pagamento non richiede una autorizzazione da parte della struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito. L’articolo 23-bis stabilisce soltanto che le rate devono essere di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili deve avvenire entro e non oltre il 31/12/2023.

La domanda dovrà essere inoltrata entro il 10 novembre 2023 attraverso i rispettivi cassetti previdenziali oppure tramite PEC.

Le operazioni di riconteggio comprendono, oltre agli importi dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico avuto riguardo a ciascuna delle misure di stralcio.

Completate le verifiche, l’esito favorevole o sfavorevole deve essere notificato dalla struttura INPS competente all’interessato con l’indicazione, in caso di rifiuto, della relativa motivazione.

La notifica deve avvenire in tempo utile a consentire il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro e non oltre il 31/12/2023, in unica soluzione o in rate mensili di pari importo, senza aggravio di interessi di dilazione, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda

Nella circolare in esame, viene precisato che, l’implementazione della posizione assicurativa per i periodi interessati dal riconteggio e indicati nella domanda avverrà solo con il pagamento integrale dell’importo del riconteggio notificato.

Pertanto, il versamento parziale del medesimo importo comporta che le somme corrisposte saranno rese disponibili al richiedente per il rimborso in assenza di ulteriori e diverse situazioni debitorie.

Per ogni ulteriore approfondimento sulla materia e sulle modalità di presentazione della domanda, si rinvia alla citata circolare INPS.

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