Riepiloghiamo di seguito le principali novità previste dalla legge di bilancio del 2026.

Aliquote e scaglioni

È confermata la rimodulazione degli scaglioni IRPEF. Dal 2026:

  • fino a 28.000 euro: 23%
  • oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 33% (in luogo del 35% del 2025)
  • oltre 50.000 euro: 43%

Per il 2026, è confermata la somma integrativa per i dipendenti con reddito annuo complessivo non superiore a 20.000 euro.

Resta confermata anche l’ulteriore detrazione. Per i dipendenti con reddito annuo complessivo superiore a 20.000 euro e non superiore a 40.000 euro.

Buoni pasto

Dal 2026 la non imponibilità per i buoni pasto è:

  • fino a 4 euro giornalieri (buoni cartacei);
  • fino a 10 euro (buoni elettronici).

Detassazione degli aumenti contrattuali

Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 5%.

L’agevolazione si applica ai lavoratori titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nell’anno 2025, innalzando significativamente la soglia rispetto alla precedente previsione normativa, che la fissava a 28.000 euro.

È confermata inoltre l’ulteriore riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, che passa dal 5% all’1% per i premi erogati negli anni 2026 e 2027, ai sensi dell’articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015. Contestualmente, il limite massimo dell’importo complessivo dei premi assoggettabili all’imposta sostitutiva agevolata viene innalzato da 3.000 a 5.000 euro.

Nel limite delle risorse stanziate per il triennio 2026–2028, è previsto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per una durata massima di 24 mesi, in caso di:

  • assunzione, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • trasformazione, nello stesso periodo, di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

La misura sarà attuata mediante apposito decreto interministeriale, che dovrà tener conto degli effetti occupazionali derivanti dagli esoneri contributivi già previsti dal Decreto Coesione.

L’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, per il biennio 2026-2027, viene esteso ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungano, negli anni successivi a quello di inizio attività, la media annuale di 60 addetti. A decorrere dai periodi di paga dal 1° gennaio 2032, l’obbligo di versamento sarà ulteriormente esteso ai datori di lavoro che occupino un numero di addetti pari o superiore a 40, ovvero che raggiungano tale soglia anche negli anni successivi all’inizio dell’attività, sempre in base alla media annuale dell’anno precedente.

La norma interviene inoltre sui meccanismi di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori di nuova assunzione nel settore privato. Dal 1° luglio 2026, è prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti, con possibilità di rinuncia o scelta alternativa entro 60 giorni dall’assunzione. Nel caso in cui il lavoratore non comunichi nulla all’azienda, è prevista l’adesione automatica alla forma pensionistica individuata dalla contrattazione collettiva.

Dal 2026, il limite di deducibilità dei contributi volontari a previdenza complementare sale a 5.300 euro (da 5.164,57).

Genitorialità

La riforma estende da 12 a 14 anni l’età del figlio entro cui ciascun genitore può fruire del congedo parentale.

I giorni di congedo non retribuito per malattia del figlio tra 3 e 14 anni passano da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun genitore e ciascun figlio.

Inoltre, è confermata l’indennità maggiorata all’80% per il congedo parentale per tre mesi in caso di maternità o paternità obbligatoria, terminata successivamente al 31/12/2024 e richiedibile per figli minori di sei anni

Rimane confermato e incrementato a 60 euro il bonus per madri lavoratrici con almeno 2 figli (il minore con età inferiore a 10 anni) e reddito previdenziale inferiore a 40.000 euro. La domanda va fatta dalla lavoratrice all’INPS.

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