In relazione alle polizze catastrofali obbligatorie, in considerazione degli aggiornamenti intervenuti e del moltiplicarsi di informazioni e comunicazioni che possono generare confusione, tracciamo di seguito un quadro riepilogativo sul tema, per definirne con chiarezza gli aspetti essenziali.

Come già indicato nelle nostre newsletter dei mesi scorsi, la legge di bilancio 2024 ha introdotto, per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese (con la sola esclusione delle imprese agricole ex art. 2135 c.c.), l’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa contro i principali eventi naturali catastrofali. Le regole applicative sono definite dal Decreto Ministeriale n. 18/2025.

Per questo APPIA CNA ha attivato fin da subito una convenzione per i propri associati con l’agenzia assicurativa Unipol S4 di Scussel Ivo & C. di Belluno (codice agenzia 02645, viale Fantuzzi 11/A – Belluno, tel. 0437/941749 – 0437/098202, e-mail unipolbelluno@gmail.com), che prevede per i clienti la possibilità di uno sconto pari al 20% sulle tariffe, variabili per territorio, delle polizze per eventi catastrofali.

Venendo al quadro d’insieme delle polizze catastrofali, per quanto attiene alle tempistiche, il termine per l’adempimento varia in funzione della dimensione aziendale e del settore:

  • Grandi imprese: obbligo attivo dal 31 marzo 2025.
  • Medie imprese: obbligo attivo dal 1° ottobre 2025.
  • Piccole e micro imprese: adempimento all’obbligo entro il 31 dicembre 2025, con proroga al 31 marzo 2026 solamente per i settori della pesca e dell’acquacoltura, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art.5 legge 287/1991) e delle imprese turistico-ricettive.

La classificazione avviene secondo i criteri europei della Raccomandazione 2003/361/CE (occupati, fatturato, totale di bilancio).

Sono soggette all’obbligo delle polizze catastrofali tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dal codice ATECO o dal settore, incluse:

  • attività artigiane, commerciali, negozi al dettaglio, b&b in forma imprenditoriale;
  • imprese che utilizzano beni in locazione, affitto o usufrutto (se non già assicurati dal proprietario);
  • imprese individuali con sede legale presso la propria abitazione, se la sede è utilizzata per l’attività.

Come anticipato, sono invece escluse dall’obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c.

La polizza obbligatoria deve coprire i beni strumentali all’attività, come individuati dall’art. 2424 c.c., ovvero terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature.

Sono esclusi dall’obbligo di copertura le merci, i fabbricati abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie e i beni già coperti da polizze analoghe, anche se stipulate da terzi (ad esempio dal proprietario dell’immobile).

La copertura deve comprendere esclusivamente questi eventi:

  • alluvione / esondazione / inondazione;
  • sisma;
  • frana.

Sono esclusi eventi non rientranti nelle definizioni normative, tra cui mareggiate, maremoti, variazioni di falda, infiltrazioni, umidità, fenomeni legati alle cosiddette ‘bombe d’acqua’, valanghe, slavine ed eruzioni vulcaniche.

L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione può precludere l’accesso e l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riguardo a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il decreto specifica che il rispetto dell’obbligo deve sussistere e deve essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse, con tempistiche diverse in base alle dimensioni dell’impresa.

A tal proposito segnaliamo che alcuni enti pubblici, quali l’INAIL e INPS, hanno di recente comunicato che il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo costituisce un elemento ostativo nell’istruttoria delle misure di finanziamento. Le imprese non in regola non potranno ottenere contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie, né ricevere anticipazioni eventualmente richieste. Anche per i provvedimenti di concessione già adottati, l’erogazione resta subordinata alla presentazione della polizza assicurativa. La verifica dell’adempimento può avvenire sia in fase di presentazione della domanda di agevolazione, sia in fase di erogazione delle somme concesse

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile consultare un elenco di FAQ frequenti sul tema.

I nostri uffici rimangono comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

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