È entrata in vigore, dallo scorso mese di aprile, la legge 34/2026, legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese (PMI).
Questa importante normativa introduce un consistente pacchetto di misure finalizzate a sostenere la competitività del sistema produttivo, favorire il ricambio generazionale, semplificare gli adempimenti e rafforzare la sicurezza sul lavoro.
Introduce inoltre una serie di deleghe affidate al Governo, con tempistiche diverse, che impongono di riordinare, aggiornare e adeguare alcuni ambiti di grande rilievo, ovvero la disciplina dei confidi (articolo 7), che dovranno essere revisionati e razionalizzati secondo direttive precise, la figura dell’artigiano (articolo 15), che dovrà essere valorizzata e potenziata, e le start-up e PMI innovative (articolo 24), che dovranno essere inquadrate in un nuovo testo unico.
Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte da questo provvedimento.
Part time incentivato per accompagnamento alla pensione (articolo 6)
Viene introdotta, in via sperimentale per il biennio 2026-2027, una misura rivolta a un massimo di 1.000 lavoratori prossimi alla pensione. Il meccanismo consente al lavoratore di ridurre l’orario di lavoro passando a un regime part-time compreso tra il 25% e il 50%.
A fronte di questa riduzione, il datore di lavoro è tenuto ad assumere un giovane under 34 con contratto a tempo pieno e indeterminato, favorendo così un concreto passaggio generazionale all’interno dell’impresa.
Per il lavoratore coinvolto sono previste importanti tutele: un esonero totale dei contributi IVS fino a 3.000 euro annui, l’integrazione dei contributi sulla quota di retribuzione non percepita e il riconoscimento della contribuzione figurativa relativa alla parte di lavoro non svolta.
Sicurezza sul lavoro e formazione: modelli semplificati (articolo 10)
Vengono apportate alcune modifiche al decreto 81/08, ovvero il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e alle normative collegate:
- viene semplificato il Modello Organizzativo di Gestione (MOG) adottato dalle imprese per prevenire reati legati alla sicurezza sul lavoro. La modifica all’articolo 30 del decreto 81/08 prevede l’inserimento del comma 5-ter, con cui si incarica l’INAIL di elaborare, entro il 5 agosto 2026 e d’intesa con le parti sociali, modelli semplificati di organizzazione e gestione, destinati a microimprese e PMI, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale. Spetterà all’INAIL anche il compito di supportare le imprese nella loro adozione sul piano gestionale e applicativo;
- viene esteso l’obbligo formativo e, quando previsto, l’obbligo di addestramento specifico dei lavoratori in materia di salute e sicurezza anche in occasione di periodi di CIG (Cassa Integrazione Guadagni), sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro;
- vengono aggiornate le disposizioni sull’addestramento dei lavoratori: la novità consiste nella possibilità di effettuarlo anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale;
- viene disposto che il rifiuto a frequentare corsi di formazione e riqualificazione, compresi quelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, o l’irregolare frequenza degli stessi senza giustificato motivo da parte del lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro comporti la decadenza dal diritto a percepire tale beneficio.
Smart working: rafforzati gli obblighi di sicurezza (articolo 11)
La legge interviene anche sul lavoro agile, rafforzando gli obblighi di sicurezza per le attività svolte al di fuori dei locali aziendali:
- per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza, compatibili con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare attenzione a quelli relativi all’uso dei videoterminali, devono essere assolti dal datore di lavoro attraverso la consegna di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza annuale;
- l’informativa deve individuare sia i rischi generali che quelli specifici connessi allo svolgimento dello smart working, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali;
in caso di inadempimento dell’obbligo informativo annuo, il datore di lavoro e il dirigente saranno soggetti ad una sanzione di tipo penale.
Artigianato: uso della denominazione e sanzioni (articolo 16)
Questo articolo disciplina l’uso delle denominazioni “artigianato” e “artigianale”, che potranno essere utilizzate esclusivamente dalle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Per dare forza a questa disposizione, la norma introduce un regime sanzionatorio amministrativo che prevede, in caso di utilizzo improprio, una sanzione pari all’1% del fatturato dell’impresa, con un minimo di 25.000 euro per ogni violazione.
Questo articolo, commenta la CNA nazionale, sancisce un cambiamento atteso e necessario, che porta con sé una buona notizia per tutti: quando leggeremo “artigianale”, potremo finalmente fidarci. Dietro quel termine dovrà esserci davvero un artigiano, con le sue competenze, il suo lavoro e , perché no, anche un po’ di orgoglio.
Grazie anche all’impegno della CNA, che ha spinto per una regolamentazione chiara e incisiva, sono state previste sanzioni che incisive sono davvero. Insomma, non conviene più improvvisarsi “artigiani” per marketing.
Questa novità introdotta dalla legge sulle PMI punta a ristabilire un principio semplice ma fondamentale: l’artigianato non è uno slogan ma un mestiere. Si tratta di una misura significativa per la garanzia della qualità e la tutela dell’identità artigiana, a presidio della scelta consapevole e informata dei consumatori, spesso vittime sacrificali della concorrenza sleale praticata da imprese non artigiane.
Da oggi il gelato artigianale non potrà nascere da una polvere misteriosa ma dovrà nascere in un laboratorio dove qualcuno pesa, miscela e assaggia (più volte, per sicurezza).
E il tavolo artigianale non potrà essere solo “effetto legno” su catalogo. Dovrà esserci chi quel legno lo ha tagliato, levigato e trasformato.
Anche per l’abito sartoriale non basta un nome chic, serve un sarto vero, ago alla mano, non un algoritmo. Idem per la pizza artigianale: deve avere più lievitazione che slogan e meno scorciatoie industriali.
Insomma, da oggi il concetto è meno etichette creative e più mani che lavorano davvero.
“Siamo molto soddisfatti per l’importante novità normativa – sottolinea il Presidente CNA Dario Costantini – che rappresenta un traguardo fondamentale per l’artigianato. Ora è essenziale assicurare controlli capillari da parte delle autorità competenti, a garanzia degli artigiani e soprattutto dei consumatori.”












































































































































































































































































































































































































