Riportiamo di seguito alcune novità che si registrano nei pubblici esercizi a seguito di sopravvenute normative o determine.
Per effetto dell’entrata in vigore definitiva delle disposizioni contenute nel decreto n. 43/2025 e delle istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare n. 13/2025, vengono introdotte importanti semplificazioni relative ai tabacchi (patentini) e alla licenza fiscale per la somministrazione o vendita al dettaglio di alcolici (licenza UTF alcolici), con decorrenza dal primo gennaio di quest’anno.
Per quanto riguarda i patentini, a partire dal 2026 la validità di tutti i patentini è stata estesa da due a quattro anni. Questa modifica si applica secondo le seguenti modalità:
- nuovi rilasci e rinnovi: tutte le autorizzazioni emesse o rinnovate a partire dal corrente anno hanno validità di 4 anni;
- titoli preesistenti (proroga automatica): per i patentini emessi nel corso del 2024 o 2025 e ancora in corso di validità, vi è differimento automatico di ulteriori due anni.
Non è necessaria alcuna richiesta cartacea o telematica per ottenere questa estensione.
Per quanto riguarda invece la licenza UTF alcolici, l’obbligo di denuncia all’ADM per la vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa permane solo per:
- gli esercenti di impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcole e bevande alcoliche assoggettate ad accisa;
- i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri, esclusivamente nei casi in cui si operi come speditore o destinatario certificato per operazioni di vendita o acquisto intra-UE.
La licenza UTIF viene abolita per molte imprese, come, ad esempio, bar, ristoranti, pubblici esercizi e attività commerciali (negozi, supermercati, ecc.) che vendono o somministrano alcolici esclusivamente sul territorio nazionale. Questi soggetti non dovranno più ottenere la licenza fiscale (licenza UTIF) dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Pur venendo meno l’obbligo di licenza fiscale, rimane comunque necessario segnalare l’attività di vendita o somministrazione di alcolici in fase di avvio/subentro dell’attività dell’impresa.
La modulistica SCIA all’interno del portale istituzionale verrà rimodulata. In sede di presentazione della SCIA, l’operatore dovrà dichiarare che l’attività prevede la vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici. Sarà poi il SUAP a trasmettere la segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Viene eliminato anche l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo.
Le licenze UTF già rilasciate vanno comunque conservate dall’intestatario.
Per quanto attiene al gioco del lotto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha emanato una nuova determinazione direttoriale che riforma i criteri per l’estensione della rete del lotto.
L’apertura di una ricevitoria per la raccolta del gioco del lotto può essere richiesta soltanto da chi è già titolare di una rivendita ordinaria o speciale dei generi di monopolio.
Ai fini dell’estensione della rete di raccolta del gioco del lotto, i tabaccai, titolari di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, possono fare richiesta per ottenere una concessione per la raccolta del gioco del lotto entro il 1° marzo di ciascun anno. Le domande inviate dopo tale data verranno esaminate e gestite nell’anno solare successivo. La procedura è interamente telematica.
L’assegnazione di nuove ricevitorie nei Comuni dove è già presente il gioco si basa su una nuova formula matematica, legata agli incassi e al numero delle ricevitorie.
In caso di domande eccedenti rispetto ai posti disponibili, la graduatoria sarà stilata entro 30 giorni, basandosi su:
- antecedenza dell’anno di presentazione della domanda;
- anzianità della titolarità della rivendita (incluso l’eventuale periodo di coadiuzione).
È possibile richiedere la concessione anche al di fuori dei limiti numerici sopra indicati, a partire dal 1° aprile di ogni anno, a condizione che venga rispettata una distanza minima di 400 metri dalla ricevitoria più vicina e venga acquisito il parere favorevole di un’apposita commissione ADM-Organizzazioni sindacali.
Il nuovo limite annuo di raccolta è fissato a 11.000 euro. Le ricevitorie che non raggiungono tale soglia per due esercizi consecutivi saranno soggette a revoca, a partire dal 31 marzo 2026. Sarà comunque garantita la presenza di almeno una ricevitoria nei Comuni sotto i 2.500 abitanti (due se sopra tale soglia).
Una volta ottenuto il provvedimento di concessione dagli uffici territoriali (UADM), il titolare ha 90 giorni di tempo per completare l’attivazione della ricevitoria.
Ricordiamo, infine, che la Regione Veneto, secondo quanto disposto dalla legge regionale 38/2019, ha istituito la formazione obbligatoria per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’art.110 comma 6 del TULPS e R.D. 773/1931, siti nella regione Veneto.
Il corso deve essere frequentato dai gestori e dal personale operante delle sale da gioco e delle sale scommesse, pubblici esercizi, negozi, ecc.. Il primo anno (fino al 31-05-25) la formazione era prevista solo per i gestori/esercenti, mentre, dal 03/06/2025 fino al 31/05/2027, l’obbligo di formazione si estende anche al personale operante.
Il gestore/esercente può iscrivere un suo sostituto, se responsabile della sala/punto gioco.
Il corso è fruibile solo in modalità on line sul portale dedicato. Per tutto il territorio veneto, il corso è gestito dall’Azienda ULSS 9 Scaligera.
La piattaforma è accessibile tramite SPID e/o CIE. Il costo d’iscrizione è pari a 102 euro a persona. L’importo è esente da IVA.
Una nota della Regione Veneto ha ribadito l’autorizzazione all’iscrizione e alla frequenza dei corsi, da parte dei gestori e degli esercenti o loro delegati, sino alla conclusione del primo triennio di realizzazione, ovvero entro il 31 maggio 2027, ai fini di non incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 14 della legge n. 38 del 2019.
Il corso ha 3 anni di validità.

























































































































































































































































































































































































