È stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 maggio la legge 75/2026 sulla tutela agroalimentare, un intervento normativo di ampio respiro, volto a rafforzare il contrasto alle frodi alimentari e a tutelare il valore del Made in Italy. Il testo di legge rafforza la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera e garantisce che il consumatore finale abbia informazioni quanto più esaustive possibili. In particolare, vengono inseriti nel codice penale meccanismi di deterrenza, con l’introduzione di due reati e tre aggravanti. Le aggravanti comportano fino a 1/3 di aumento delle pene.

Riepiloghiamo le principali novità di questo provvedimento con gli emendamenti chiesti dalla CNA e poi inseriti nel testo di legge:

  • reato di frode alimentare: punisce chi commercializza alimenti o bevande che, a sua conoscenza, non sono genuini o provengono da luoghi diversi rispetto a quelli indicati. Prevista la reclusione da 2 mesi a un anno. Emendamento CNA approvato: nel caso di frode alimentare, esclusione della punibilità nei casi in cui la condotta sia di lieve entità, per quantità o valore economico del prodotto o assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore.
  • reato di commercio di alimenti con segni mendaci: punisce chi utilizza segni distintivi o indicazioni per indurre in errore il compratore sulla qualità o sulla quantità degli alimenti. Prevista la reclusione da 3 a 18 mesi.
  • aggravante agropirateria, quando l’attività illecita è realizzata in maniera organizzata e continuativa.
  • aggravante quantità, qualora le quantità siano particolarmente rilevanti.
  • aggravante biologico, qualora i prodotti siano commercializzati come biologici ma non lo siano.
  • protezione delle indicazioni geografiche, particolarmente rilevanti per l’economia agroalimentare, che, secondo l’ultimo rapporto ISMEA-Qualivita, nel 2024 ha realizzato 20,7 miliardi di euro di fatturato di cui 12,3 miliardi di euro realizzati all’estero. Per fare ciò, il reato di contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protetta, già previsto dal nostro codice, inasprirà le sanzioni da 1 a 4 anni (prima erano 2 anni) e multe da 10.000 a 50.000 euro (prima fino a 20.000 euro). Viene introdotta la misura della confisca obbligatoria per i reati sopraindicati, disponendo la confisca di prodotti, beni o cose, oggetto o prodotto dei reati e dei beni utilizzati per commettere il reato stesso.
  • obbligo per l’autorità giudiziaria di distribuire i prodotti sequestrati, ma commestibili, a enti territoriali o caritatevoli, per destinarli a persone bisognose o animali abbandonati, nonché una più ampia “diversa destinazione prevista dalla legge”, ampliando le possibilità di destinazione dei prodotti.
  • sanzioni amministrative: il provvedimento prevede una gradazione delle sanzioni in base alla gravità della violazione, con l’introduzione di misure più dissuasive, legando gli importi al fatturato delle imprese coinvolte. In passato si verificava, ad esempio, che un piccolo imprenditore poteva vedersi applicare la stessa sanzione prevista per una multinazionale. Emendamento CNA approvato: per le violazioni di natura documentale o formale, che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l’autorità competente, prima di procedere all’irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all’operatore un termine di 15 giorni per la regolarizzazione spontanea dell’attività.
  • istituzione della “Cabina di regia per i controlli amministrativi”, presieduta dal Ministro del MASAF, che vede la partecipazione, ai più alti livelli, delle istituzioni deputate ai controlli. Questa norma consentirà di rendere l’attività ispettiva più efficiente, di migliorare il tracciamento del cibo e di eliminare le duplicazioni delle azioni da parte delle forze dell’ordine. Emendamento CNA approvato: anche le associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale faranno parte della cabina di regia.
  • uso improprio del termine “latte”: il testo vieta l’utilizzo del termine “latte” e di prodotti lattiero-caseari per prodotti vegetali, se non accompagnato dalla denominazione corretta (per esempio latte di mandorla venduto come sostitutivo senza distinzione). Sanzioni da 4.000 a 32.000 euro o fino al 3% del fatturato dell’azienda sanzionata (tetto massimo 100.000 euro).
  • interventi straordinari per la filiera bufalina: istituita una piattaforma informatizzata nazionale per tracciare i movimenti del latte bufalino e dei derivati, in modo da evitare frodi, doppie mungiture non dichiarate o triangolazioni illecite.
  • piano straordinario nazionale: controlli a campione su tutta la filiera, sia su mungitura sia su trasporto, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, perfezionando un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente, prevedendo l’uso di prove di laboratorio per l’origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione, accertando l’uso di latte non fresco. Sanzioni da 6.000 a 48.000 euro o fino al 3% del fatturato dell’azienda sanzionata (tetto max 150.000 euro).

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