La Commissione Europea ha aggiornato il Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici, pubblicando il Regolamento (UE) 2026/78, entrato in vigore il 20 gennaio scorso, con il quale si introducono nuovi divieti e restrizioni relativi a sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).
Le nuove restrizioni sono applicabili a partire dal 1° maggio 2026.
Tra le varie sostanze oggetto del nuovo regolamento figura la sostanza “Argento” (n. CAS 7440-22-4). Tale sostanza è classificata come CMR di categoria 2 (tossica per la riproduzione) ed è disciplinata in modo differenziato in base alla forma fisica e alla dimensione delle particelle.
Ciascuna tipologia di argento è soggetta, pertanto, a un diverso regime normativo (proibizione totale, uso limitato, uso consentito solo in specifiche categorie).
L’argento in forma massiccia (particelle di diametro ≥ 1 mm), con denominazione ufficiale INCI “Silver” e il nano-argento (particelle > 1 nm e ≤ 100 nm), con denominazione ufficiale INCI Silver (nano), sono inseriti nell’allegato II del regolamento 1223/2009 (elenco delle sostanze vietate) e sono pertanto vietati in tutti i prodotti cosmetici. Dal 1° maggio 2026 non potrà essere immesso sul mercato alcun cosmetico contenente tali forme di argento.
Invece, per l’argento in polvere micronica (particelle > 100 nm e < 1 mm), con denominazione ufficiale INCI “Silver”, la forma più rilevante per il settore estetico, in quanto include anche il colorante CI 77820, la disciplina varia in base all’uso che ne viene fatto.
Se usato come ingrediente (non colorante), viene disciplinato dall’allegato III (sostanze consentite con restrizioni) e pertanto dal 1° maggio 2026 sarà consentito esclusivamente nei prodotti per l’igiene orale (dentifrici e collutori con limite massimo di 0,05% nella formula finale) e non potrà essere presente nelle seguenti categorie cosmetiche:
- prodotti per unghie
- smalti
- gel UV/LED
- gel da modellaggio
- creme, lozioni o altri prodotti corpo
Se usato invece come colorante CI 77820 (CI = Colour Index; 77820 = Argento metallico; Funzione: pigmento decorativo / colorante), l’argento in polvere micronica viene disciplinato dall’allegato IV (elenco dei coloranti autorizzati con condizioni), e pertanto, dal 1° maggio 2026, sarà consentito, esclusivamente con un limite massimo dello 0,2% nella formula finale, nei prodotti per le labbra (rossetti, lip gloss e burrocacao) e negli ombretti per occhi. Non potrà però essere presente nelle seguenti categorie cosmetiche:
- prodotti nail (smalti, gel, semipermanenti, ricostruzione unghie)
- body painting
- prodotti corpo
- glitter per uso unghie
A partire dal 1° maggio 2026 i prodotti non conformi non potranno essere venduti né utilizzati.
Si raccomanda pertanto ai centri estetici di:
- controllare le etichette dei prodotti cosmetici e soprattutto dei prodotti nail e make up;
- richiedere al fornitore conferma scritta di conformità al Regolamento (UE) 2026/78 sia per i nuovi acquisti sia, in caso di dubbi, per i prodotti già acquistati;
- evitare acquisti di stock eccessivi di prodotti nail contenenti CI 77820;
- conservare schede tecniche e documentazione di conformità.
Si noti, infine, che la differenza tra argento massiccio (INCI Silver) e argento micronico (INCI Silver) non è visibile dall’etichetta. La dimensione effettiva è indicata nella documentazione tecnica del produttore. Per l’argento nano (INCI Silver nano) e per il colorante CI 77820, l’indicazione è invece obbligatoriamente visibile.
In relazione all’uso non conforme dei prodotti, ricordiamo che, dal 3 gennaio 2026, è in vigore la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, che ha introdotto nuove sanzioni per chi utilizza professionalmente prodotti cosmetici in modo non conforme alle indicazioni riportate in etichetta . Le sanzioni prevedono la reclusione da 1 a 5 anni e una multa non inferiore a 1.000 euro se dall’uso scorretto deriva un pericolo per la salute, e una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro se invece non c’è pericolo per la salute.

























































































































































































































































































































































































