Michele Santoni (Presidente Nazionale CNA Fita) e Mauro Concezzi (Responsabile Nazionale CNA Fita), hanno inviato al Ministero dei trasporti, nello scorso mese di aprile, la richiesta di una nota esplicativa sulla clausola di adeguamento del costo del carburante. Si tratta dell’articolo 83-bis, comma 5, del decreto 112/2008, commercialmente chiamata “fuel surcharge”, la norma nata per garantire l’adeguamento automatico del corrispettivo di trasporto a fronte delle variazioni del costo del carburante.

Infatti, nonostante il dettato normativo, si assiste oggi a una sistematica disapplicazione o a interpretazioni arbitrarie da parte della committenza. Tale condotta, che in taluni casi sfocia in indebite pressioni commerciali, pone le imprese di autotrasporto in una condizione di insostenibilità economica che pregiudica non solo la sopravvivenza aziendale, ma la sicurezza stessa della circolazione stradale.

È fondamentale ribadire che l’adeguamento del costo del carburante non è una variabile opzionale, bensì un presidio di sicurezza pubblica. Negare l’adeguamento tariffario significa drenare le risorse necessarie alla manutenzione dei mezzi, al rispetto dei tempi di guida e riposo e alla dignità professionale degli autisti.

Chi comprime illegittimamente i margini del vettore sul costo del gasolio si assume la corresponsabilità morale e legale dei rischi indotti sulla rete stradale. Il mancato riconoscimento della fuel surcharge non rappresenta un risparmio per la committenza, ma una violazione dell’equità contrattuale che espone l’intera filiera alla responsabilità solidale e al rischio di collasso logistico.

Sussiste inoltre, ad oggi, una marcata divergenza tra il dato normativo e la prassi di mercato, alimentata da un’incertezza interpretativa che penalizza la parte più vulnerabile della filiera. Risulta pertanto indifferibile un chiarimento circa l’efficacia della clausola di adeguamento, anche nei rapporti non regolati da contratto in forma scritta, e una nota esplicativa che codifichi una metodologia di calcolo analitica e trasparente. È essenziale che l’adeguamento sia ancorato al costo industriale netto del carburante (depurato da IVA e rimborsi accise pro-tempore), unico criterio capace di riflettere le reali oscillazioni dei costi di esercizio. Solo la definizione di uno standard tecnico univoco può neutralizzare i tentativi di elusione della norma e prevenire onerosi contenziosi, garantendo che le variazioni dei prezzi dell’energia non si traducano in un’ingiusta erosione dei margini di sicurezza e stabilità delle imprese di autotrasporto.

Alla richiesta inviata al Ministero dei Trasporti è stata pertanto allegata una scheda tecnica redatta da CNA Fita al fine di illustrare le criticità interpretative e i relativi dubbi sulla corretta applicazione della normativa in questione.

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