Riepiloghiamo in questo articolo alcuni aspetti della Legge di Bilancio, per dare evidenza a quelle misure che sono entrate in vigore nello scorso mese di luglio.

Aggiornamento deducibilità 

L’innalzamento del limite da 5.164 € a 5.300 € è già operativo ed è applicabile dall’anno fiscale 2026. Rientrano in questo limite la quota dipendente e la quota azienda. Il TFR resta escluso dal limite di deducibilità.

Fondo Tesoreria INPS: cambiano le soglie 

Dal 1° gennaio 2026, è cambiato il criterio di calcolo per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS del TFR afferente alle persone che hanno deciso di non versarlo ad un fondo pensione. Non si fa più riferimento alla forza lavoro al 31/12/2006 ma alla media dei dipendenti occupati nell’anno solare precedente.
Il limite dimensionale andrà a ridursi progressivamente:

  • 2026-2027: 60 dipendenti;
  • 2028-2031: 50 dipendenti;
  • dal 2032: 40 dipendenti.

Sempre più dipendenti saranno chiamati a scegliere fra fondo pensione e tesoreria e saranno sempre meno le aziende a poter fruire del TFR come fonte di finanziamento.

La modifica della normativa ha catturato l’interesse dei dipendenti e delle aziende verso i fondi pensione, estendendosi anche alla possibilità di trasferire ai fondi il TFR pregresso (maturato prima dell’adesione), naturalmente previo accordo fra dipendente e datore di lavoro.

L’operazione può risultare interessante per il datore (risparmio rivalutazione del TFR e misure compensative) e per il dipendente. Per quest’ultimo sussiste il vantaggio fiscale dato dalla differenza fra la tassazione applicata sulla liquidazione da parte del Fondo (agevolata 15-9%) e quella applicata sulla liquidazione del TFR “in azienda” (“separata” con aliquota media IRPEF ultimi 5 anni). E’ necessario fare attenzione al fatto che, salvo il caso di RITA (tassazione agevolata 15-9% anche sull’”ante 2007”), la tassazione del TFR “ante 2007” versato ai fondi pensione non è così vantaggiosa rispetto a quella che lo stesso TFR avrebbe subito all’atto della liquidazione dall’azienda.

Adesione Automatica

Lo scorso 1° luglio ha preso il via la nuova adesione automatica per i neoassunti. In quest’ambito, Solidarietà Veneto ha trasmesso alle aziende una specifica circolare operativa. I nuovi assunti avranno sessanta giorni di tempo per decidere la destinazione del proprio TFR. In assenza di una scelta espressa, scatta l’adesione al fondo pensione contrattuale prevalente in azienda (salvo diversi accordi aziendali).

Si tratta di una novità importante, che può contribuire a diffondere la previdenza complementare. Resta però fondamentale che l’adesione sia accompagnata da un’informazione adeguata, perché la scelta migliore continua a essere quella consapevole, costruita sulle esigenze della singola persona.

Sappiamo anche che dal 31/10/2026 entrerà in vigore la portabilità del contributo azienda ai fondi non contrattuali in caso di trasferimento. Nel contesto competitivo che già si sta concretizzando, sarà determinante il servizio offerto dalla rete delle Parti Istitutive. La presenza sul territorio e il confronto diretto con lavoratori e aziende consentono infatti di trasformare un adempimento normativo in un’occasione di educazione previdenziale.

Contribuzioni azienda: aggiornamento recente per alcuni CCNL 

Con decorrenza 1° luglio, alcuni CCNL hanno aggiornato le percentuali di contribuzione a favore della previdenza complementare. Le nuove aliquote sono già state recepite nell’Area Operatore, che è quindi aggiornata e pronta per la gestione delle nuove adesioni.

Le principali variazioni riguardano:

  • Industria – CCNL Tessile-Abbigliamento: contributo del datore di lavoro dal 2,00% al 2,30%, oltre allo 0,24% destinato alle prestazioni per il caso di morte e invalidità permanente.
  • Industria – CCNL Laterizi e Manufatti: contributo del datore di lavoro dall’1,80% all’1,90%.
  • Industria – CCNL Cemento-Calce-Gesso: contributo del datore di lavoro dal 2,50% al 2,65%.

Nuove prestazioni pensionistiche

Dal 1° luglio sono entrate in vigore le prime novità introdotte dalla Legge di Bilancio in materia di prestazioni pensionistiche complementari. Le nuove modalità di erogazione si aggiungono a quelle già previste dalla normativa (capitale e rendita), ampliando le possibilità di scelta degli aderenti al momento del pensionamento. Si tratta di:

  • rendita a durata definita, la durata della rendita viene stabilita in base all’aspettativa di vita ISTAT (la stessa usata per il calcolo delle pensioni INPS) Tassazione 15%-9%
  • prelievi liberamente determinabili entro il limite delle rate già maturate ma non ancora riscosse. Tassazione 15%-9%
  • rendita frazionata (in vigore dal 31/10) l’aderente sceglie la durata dell’erogazione, che dovrà essere minimo di cinque anni. Attenzione, tassazione dal 20% al 15%

Le rendite vitalizie previgenti (semplice, reversibile, certa, controassicurata e con opzione LTC) continueranno a essere erogate attraverso la compagnia assicurativa convenzionata. Le nuove prestazioni (che potremmo chiamare “non vitalizie”) saranno gestite direttamente dal fondo pensione, che manterrà il montante investito e provvederà all’erogazione delle somme secondo le modalità previste. È importante ricordare che, a differenza delle rendite vitalizie, queste nuove prestazioni vengono erogate fino all’esaurimento del montante disponibile.

Per l’erogazione delle nuove prestazioni, i fondi si avvarranno del regime transitorio previsto dalla deliberazione COVIP del 16 luglio 2026. Questo al fine di completare, entro il 31 dicembre 2026, gli adeguamenti dei sistemi informatici e dei processi operativi necessari. Le richieste di attivazione presentate durante questo periodo saranno pertanto liquidate al termine degli interventi di adeguamento. Qualora la domanda comprenda anche una quota di prestazione da erogare immediatamente in capitale, tale importo sarà liquidato secondo le modalità ordinarie, mentre la parte destinata alla nuova prestazione resterà investita presso il Fondo fino all’avvio dell’erogazione.

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