Dal 12 agosto prossimo, il Regolamento (UE) 2025/40 – PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) impone nuove norme per ridurre e riciclare i rifiuti da imballaggio, introducendo, tra gli altri, l’obbligo della dichiarazione di conformità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione Europea, vuoti o contenenti prodotti. Il fabbricante è il responsabile della redazione, firma, aggiornamento e conservazione della documentazione, mentre fornitori, importatori e distributori hanno specifici obblighi di supporto, verifica e controllo. La dichiarazione deve attestare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento, tra cui i
Il regolamento si applica indistintamente a tutti gli imballaggi e a tutti i relativi rifiuti, a prescindere dal materiale utilizzato e dal canale di provenienza (industria, commercio, uffici o nuclei domestici).
Il PPWR stravolge le definizioni nazionali storiche (come quelle del decreto 152/2006), trasformando molti vecchi “utilizzatori” (riempitori) in vere e proprie figure di “fabbricanti”. Nella filiera vanno distinte queste figure:
- fabbricante: chi fabbrica materialmente l’imballaggio o il prodotto imballato, oppure chi lo fa progettare/fabbricare apponendovi il proprio nome o marchio. Ha la responsabilità legale della conformità del packaging (unica eccezione: se il titolare del marchio è una microimpresa e il fornitore si trova nello stesso stato membro, il fabbricante torna a essere il fornitore).
- fornitore: chi fornisce imballaggi o materiali da imballaggio a un fabbricante, con l’obbligo di trasmettergli tutte le informazioni tecniche necessarie a dimostrarne la conformità.
- importatore: chi immette sul mercato UE imballaggi provenienti da paesi terzi.
- distributore: chi mette a disposizione sul mercato l’imballaggio nella catena di fornitura (esclusi fabbricante e importatore).
- fornitore di servizi di logistica: soggetto che offre servizi di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento e spedizione senza possedere la merce. Deve garantire che la loro manipolazione non comprometta la conformità del packaging.
- produttore (ai fini dell’EPR): il fabbricante, importatore o distributore che mette a disposizione per la prima volta un imballaggio (da trasporto, servizio o produzione primaria) sul territorio di uno specifico Stato membro in cui è presente, oppure che lo immette direttamente verso l’utilizzatore finale in un altro Stato. Questa figura è cruciale poiché ha l’obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti nello Stato in cui l’imballaggio diventerà tale.
Il cuore operativo del regolamento impone scadenze rigide su precise macro-aree di intervento:
- Sostanze “pericolose” e PFAS (dal 12 agosto 2026): forti restrizioni sulle sostanze che destano preoccupazione. Negli imballaggi a contatto con alimenti scattano i limiti per i PFAS (25 ppb per singolo PFAS, 250 ppb per la somma di PFAS, o 50 ppm inclusi i PFAS polimerici).
- Riciclabilità (dal 1° gennaio 2030): tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili secondo classi di prestazione (A > 95%, B > 80%, C >70%). Entro il 2035 dovranno essere raccolti e riciclati “su larga scala”, ed entro il 2038 saranno ammesse solo le classi A o B.
- Contenuto minimo di riciclato (dal 1° gennaio 2030): gli imballaggi in plastica dovranno contenere quote minime di materiale riciclato post-consumo (es. 30% per il PET sensibile al contatto o monouso), con percentuali che aumenteranno drasticamente (fino al 50%-65%) entro il 1° gennaio 2040.
- Compostabilità (dal 12 febbraio 2028): diventa obbligatoria la compatibilità con il compostaggio industriale per specifiche categorie come le cialde/bustine permeabili di tè e caffè e le etichette adesive applicate a frutta e verdura.
- Riduzione al minimo (minimizzazione) e spazio vuoto: gli imballaggi per la vendita dovranno essere ridotti al minimo in termini di peso e volume. Per gli imballaggi multipli, da trasporto e per l’e-commerce, lo spazio vuoto consentito non potrà superare il 50% (i materiali di riempimento come cuscini d’aria o trucioli sono considerati spazio vuoto).
- Restrizioni ai formati monouso (dal 1° gennaio 2030): saranno vietati specifici imballaggi in plastica monouso, tra cui i film di raggruppamento (per lattine/bottiglie), i packaging sotto 1,5 kg per ortofrutta non trasformata, le monoporzioni nel settore HORECA (salse, zucchero) e i flaconcini di cortesia negli hotel.
- Riutilizzo e ricarica: vengono introdotti target minimi di riutilizzo per le bevande e per gli imballaggi da trasporto. Ad esempio, i canali HORECA dovranno offrire opzioni riutilizzabili per l’asporto dal 2028 e dal 2027 dovranno consentire ai clienti di portare i propri contenitori da riempire. I negozi con superficie superiore a 400 m² dovranno dedicare il 10% della superficie a stazioni di ricarica entro il 2030.
Per immettere legalmente un imballaggio sul mercato, i fabbricanti devono rispettare un iter rigoroso di tracciabilità documentale:
- Procedura di Valutazione (Modulo A): consiste in un controllo interno della produzione sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante. Questo deve redigere e conservare una Documentazione Tecnica dettagliata (descrizione dell’uso, progetti, elenco delle norme armonizzate applicate, relazioni sulle prove).
- Conservazione della documentazione: la documentazione tecnica e la Dichiarazione di conformità UE devono essere conservate per 5 anni se l’imballaggio è monouso e per 10 anni se è riutilizzabile. Tali documenti vanno esibiti alle autorità nazionali entro 10 giorni dalla richiesta.
- Identificazione dell’imballaggio: ogni packaging deve recare un lotto, tipo o numero di serie e i dati di contatto del fabbricante (indirizzo postale o canali digitali come QR code).
- Etichettatura Armonizzata UE: dal 12 agosto 2028 (e per i riutilizzabili dal febbraio 2029) gli imballaggi dovranno includere simboli armonizzati sulla composizione del materiale per facilitare la raccolta differenziata dei consumatori. Sulla base delle proposte tecniche del JRC (Joint Research Centre) del gennaio 2026, l’etichettatura sarà incentrata sul tipo di materiale e non sulle destinazioni di raccolta locali, al fine di essere univoca in tutta l’Unione.
- Registro dei Produttori ed EPR: ciascun Paese UE deve istituire un Registro nazionale obbligatorio. I produttori hanno il divieto di immettere o disimballare prodotti sul mercato di uno Stato membro se non sono regolarmente iscritti al rispettivo registro, adempimento che può essere delegato a organizzazioni collettive (es. CONAI in Italia) o a un rappresentante autorizzato.
Infine, il regolamento vincola i Governi nazionali a specifici target infrastrutturali:
- Target di riciclo per filiera: gli Stati devono garantire il raggiungimento di obiettivi specifici di riciclo entro il 2030 (es. 85% per la carta, 80% per l’acciaio, 75% per il vetro e 55% per la plastica/bioplastica).
- Sistema di Deposito Cauzionale (DRS – Deposit Refund System): scatta l’obbligo, entro il 1° gennaio 2029, di istituire un sistema DRS per raggiungere almeno il 90% di raccolta differenziata in peso di bottiglie in plastica monouso e contenitori in metallo per bevande (fino a 3 litri). Gli Stati possono essere esentati solo se dimostrano di aver superato l’80% di raccolta per tali flussi entro il 2026.
- Appalti Pubblici Verdi (GPP): entro il 2030, la Commissione stabilirà criteri minimi obbligatori per costringere le pubbliche amministrazioni a integrare requisiti di sostenibilità ambientale nei loro bandi di acquisto.
Durante un’audizione presso la Commissione Ambiente della Camera, CNA, presente assieme alle altre confederazioni artigiane, ha sottolineato che condivide gli obiettivi ambientali del sistema di deposito cauzionale per i contenitori monouso, ma chiede che la loro introduzione non comporti nuovi costi, obblighi sproporzionati e aggravi burocratici per le micro e piccole imprese.

















































































































































































































































































































































































































