Dallo scorso 27 settembre, sono entrate in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30/2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (la cosiddetta Direttiva EmpCo).
Il decreto modifica il Codice del Consumo, introducendo nuovi sistemi di tutela del consumatore e di conseguenza nuovi obblighi per le aziende, che però, se ben gestititi, possono portare opportunità di mercato e di sviluppo.
In un precedente articolo, avevamo approfondito due di questi obblighi, quello dell’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e quello dell’etichetta GARAN, che regolamentano il modo in cui le aziende devono, dal 27 settembre, informare il consumatore rispetto alle garanzie, obbligatorie e facoltative, sui beni di consumo.
Oltre a questi, il decreto introduce nel Codice del Consumo anche vincoli che servono a contrastare il cosiddetto ‘greenwashing’, per garantire ai consumatori informazioni ambientali chiare, verificabili e affidabili, vigilate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). L’obiettivo è semplice e rappresenta una priorità della Commissione Europea: chi compra deve potersi fidare di ciò che legge.
‘Greenwashing’ è una parola inglese che vuol dire, più o meno, “darsi una mano di verde”. Indica chi si presenta come attento all’ambiente più di quanto lo sia nella realtà, per esempio scrivendo “ecologico” su una confezione senza un vero motivo.
Le nuove regole riguardano tutte le imprese che si rivolgono al consumatore finale, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di attività, quindi produttori, distributori, rivenditori e prestatori di servizi. Si applicano a qualsiasi forma di comunicazione commerciale, dall’etichetta alla confezione, dal punto vendita al sito web, dai canali social ai cataloghi e ai preventivi.
Una delle principali novità riguarda l’utilizzo di espressioni generiche. Termini come “ecologico”, “green”, “amico dell’ambiente” o “sostenibile” non potranno più essere utilizzati liberamente. Per impiegarli sarà necessario dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali del prodotto o dell’attività interessata. In assenza di tale dimostrazione, l’affermazione rischia di essere considerata ingannevole.
Per fare un esempio, se un estetista o un acconciatore dichiara a voce, o scrive su cartelli, volantini, sito web o post social che un determinato prodotto in vendita nel salone “rispetta il pianeta”, deve poter giustificare questa affermazione. In caso contrario è opportuno non pubblicare testi promozionali di questo tipo o correggere pubblicità, social e comunicazioni ai clienti, eliminando o modificando le diciture ambientali non dimostrabili.
L’intento è evitare che il consumatore venga indotto a credere che un prodotto abbia benefici ambientali significativi quando, nella realtà, tali vantaggi non sono dimostrabili o sono marginali.
Un altro aspetto particolarmente rilevante riguarda le cosiddette generalizzazioni indebite. Non sarà più possibile attribuire all’intero prodotto o all’intera attività aziendale un beneficio ambientale che riguarda soltanto un elemento specifico. Pensiamo, ad esempio, a un prodotto confezionato in un imballaggio riciclato. Il fatto che l’imballaggio abbia caratteristiche sostenibili non autorizza automaticamente a presentare come “ecologico” l’intero prodotto. Le informazioni dovranno essere precise e riferite esclusivamente agli aspetti effettivamente interessati dal miglioramento ambientale.
Particolare attenzione viene dedicata anche ai marchi e ai simboli ambientali. Le imprese non potranno più creare autonomamente, senza un adeguato sistema di controllo, bollini o certificazioni che richiamano la sostenibilità. I marchi ambientali potranno essere utilizzati solo se basati su sistemi di certificazione riconosciuti, oppure istituiti da autorità pubbliche. La regola vale allo stesso modo quando tali marchi provengono da reti commerciali o fornitori.
La normativa guarda anche alle dichiarazioni che riguardano obiettivi futuri. Annunci come “saremo plastic free entro il 2028” o “raggiungeremo la neutralità climatica entro pochi anni” non saranno più sufficienti se non accompagnati da un piano concreto. Le aziende dovranno definire obiettivi misurabili, prevedere verifiche periodiche e sottoporre tali impegni al controllo di soggetti indipendenti. Inoltre, non sarà consentito dichiarare un prodotto “a impatto climatico zero” semplicemente perché le emissioni vengono compensate attraverso progetti ambientali o crediti di carbonio.
Le nuove disposizioni peraltro non si limitano solo alle dichiarazioni ambientali. Il legislatore interviene anche sul tema del consumo sostenibile, introducendo nuovi obblighi informativi relativi alla durabilità, alla riparabilità, alla disponibilità dei pezzi di ricambio, alle garanzie e agli aggiornamenti software.
Per molte piccole e medie imprese il cambiamento potrebbe apparire impegnativo, ma la realtà è meno complessa di quanto sembri. Le nuove regole non richiedono necessariamente strutture dedicate o investimenti significativi, quanto piuttosto un approccio più organizzato e documentato. L’azienda non deve prudenzialmente cancellare e tacere qualsiasi dichiarazione ambientale (“greenhushing”), penalizzando così la propria competitività, ma invece comunicare le informazioni ‘green’ nella maniera corretta.
Proprio per questo, il primo passo consiste nel controllo della correttezza delle informazioni ambientali diffuse dall’azienda, che devono essere esatte, precise e dimostrabili.
Ecco alcuni esempi per orientarsi, applicati solo ad alcuni settori, ma utili per tutti. Non sono regole ufficiali, bensì indicazioni pratiche, che servono a capire come applicare le regole generali al proprio lavoro.
- Settore alimentare: attenzione a utilizzare in maniera generica espressioni come “naturale”, “sostenibile” e “a km zero”. La parola “biologico” si può usare solo per prodotti certificati. Meglio dire, per esempio: “Usiamo farine di grano coltivato a meno di 50 km dal nostro laboratorio”, conservando le fatture dei fornitori.
- Moda e tessile: attenzione a “collezione green” o “moda sostenibile”. Meglio indicare il materiale e la sua certificazione: “Magliette in cotone biologico certificato”, tenendo il certificato fornito dal fornitore del tessuto.
- Legno e arredo: attenzione a “mobile ecologico”. Meglio dire da dove viene il legno: “Legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile”, solo se il fornitore ha una certificazione riconosciuta, come FSC o PEFC.
- Impianti ed edilizia: attenzione a “impianto a impatto zero” o “casa green”. Meglio spiegare cosa cambia per il cliente: “Questa pompa di calore riduce i consumi di gas rispetto alla caldaia che sostituisce: ecco il calcolo per la sua casa”, con i dati tecnici dell’impianto.
- Autoriparazione: attenzione a “officina eco-friendly”. Meglio dire cosa fate concretamente: “Smaltiamo oli e batterie usati tramite consorzi autorizzati e proponiamo ricambi rigenerati”, conservando i documenti di smaltimento.
- Benessere e cura della persona: attenzione a “prodotti naturali” o “trattamenti green”. Meglio indicare cosa contiene il prodotto o quale certificazione ha, come riportato sulla confezione o sulla scheda del produttore.
- Pulitura e lavanderie: attenzione a “lavaggio ecologico”. Meglio descrivere il sistema: “Per i capi delicati usiamo il lavaggio ad acqua, senza solventi”, con la scheda tecnica del macchinario.
La regola universale è dire cosa si fa, quanto e da quando, e avere un documento che lo dimostra. Fondamentale a questo scopo è la conservazione ordinata della documentazione. Fatture, certificazioni, schede tecniche, dati sui consumi energetici e dichiarazioni dei fornitori rappresentano le prove necessarie per sostenere le affermazioni ambientali utilizzate dall’impresa.
Anche il rapporto con fornitori e partner assume un ruolo centrale. Le informazioni sulla provenienza dei materiali o sulle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti acquistati dovrebbero sempre essere documentate e formalizzate per iscritto.
Infine, è opportuno concentrarsi su pochi interventi concreti e misurabili, agendo con gradualità. Ridurre gli imballaggi, migliorare l’efficienza energetica di un macchinario o ottimizzare i consumi sono esempi di azioni che producono risultati verificabili e facilmente comunicabili.
La vera novità introdotta dalla normativa può essere quindi riassunta in una semplice inversione di prospettiva.
Per anni molte imprese hanno puntato sulla comunicazione e solo successivamente si sono interrogate sulle evidenze a supporto delle proprie affermazioni.
Da oggi il percorso dovrà essere opposto: prima i fatti, poi la comunicazione. In altre parole, si passa dalla sostenibilità dichiarata alla sostenibilità dimostrata.




























































































































































































































































































































































































































