Con l’entrata in vigore del decreto 30/2026, vengono introdotte nuove garanzie, destinate a rafforzare la trasparenza nei confronti dei clienti.

Per effetto di questo decreto, dallo scorso 27 settembre, sono entrati in vigore due nuovi strumenti.

Il primo è l’avviso armonizzato obbligatorio sulla garanzia legale. Tutti i venditori di beni di consumo, sia nei punti vendita fisici sia online, dovranno informare i consumatori sui diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità attraverso un apposito avviso armonizzato, che dovrà essere:

  • esposto in modo ben visibile all’interno del punto vendita (ad esempio in prossimità della cassa) oppure sul sito internet in caso di vendita online;
  • conforme al modello europeo previsto dal Codice del Consumo;
  • di formato almeno A4 se stampato;
  • a colori o in bianco e nero nei negozi fisici;
  • obbligatoriamente a colori nelle vendite online.

La garanzia legale di conformità tutela il consumatore per 24 mesi dalla consegna del bene (12 mesi per i beni usati, se concordato) e rende il venditore responsabile dei difetti di conformità originari. Se il difetto emerge entro un anno dalla consegna, si presume esistente fin dall’origine, salvo prova contraria. Se emerge invece tra il primo e il secondo anno, spetta al consumatore dimostrarne l’origine.
L’obbligo di esposizione del nuovo avviso ha carattere esclusivamente informativo e non modifica la disciplina della garanzia legale.
Dal 27 settembre, inoltre, è entrata in vigore l’etichetta armonizzata europea GARAN, che è obbligatoria solo per i produttori che offrono una garanzia commerciale di durabilità superiore ai due anni. L’etichetta, che deve essere esposta in modo chiaro e visibile sia nei negozi fisici sia online, ha l’obiettivo di rendere immediatamente riconoscibili i prodotti coperti da una garanzia aggiuntiva rispetto a quella legale. Tale garanzia deve riguardare l’intero prodotto, avere una durata superiore a due anni ed essere offerta gratuitamente dal produttore.

Resta possibile offrire ulteriori garanzie commerciali, purché non generino confusione nei confronti del consumatore rispetto alla garanzia di durabilità identificata dal marchio europeo GARAN.

Ogni ulteriore informazione di dettaglio può essere reperita nella pagina web dedicata del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Altre news