Il 28 settembre scorso, l’Agenzia delle Dogane ha diffuso una comunicazione (prot.592285/RU) con la quale rende nota la disponibilità sul proprio sito del software aggiornato per la presentazione delle dichiarazioni dei consumi di gasolio commerciale del III trimestre 2023 da parte delle imprese di autotrasporto merci con veicoli di peso pari o superiori a 7,5 tonnellate e di classe ambientale euro 5 e superiore.

L’arco temporale per il quale si può presentare istanza di rimborso è quello che va dal 1° luglio al 30 settembre 2023 e le domande dovranno essere presentate dal 1° al 31 ottobre 2023.

L’importo rimborsabile è pari a 214,18 euro per ogni 1.000 litri di gasolio (0,21418/litro).

Tale importo è determinato dalla differenza tra l’aliquota comunemente applicata (pari a euro 617,40 per mille litri) e l’aliquota di accisa agevolata applicata sul gasolio per usi commerciali, introdotta dall’articolo 4 ter del decreto n.193/2016 (pari a 403,22 euro per mille litri).

Il codice tributo per effettuare la compensazione è il 6740.

Il rimborso può essere usufruito compensando i versamenti mensili effettuati col modello F24, ovvero tramite restituzione in denaro secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con decreto 9 giugno 2000 , n.277.

Gli importi da recuperare potranno essere compensati decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che l’ufficio doganale abbia sollevato obiezioni (silenzio-assenso).

La compensazione può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta. Eventuali eccedenze non compensate potranno essere richieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

L’articolo  7 della direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come ‘commerciale’ il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe ambientale euro 5 e superiore (l’esclusione dei veicoli euro 4 ed inferiori è stata introdotta con disposti normativi successivi).

Ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, e dei veicoli di classe ambientale euro 4 ed inferiore, hanno diritto al beneficio:

  • persone fisiche e giuridiche iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose conto terzi;
  • persone fisiche e giuridiche iscritte munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto 21 novembre 2005, n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato decreto n. 422 del 1997;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
  • attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
  • attività di trasporto di persone svolta da imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, trasporto turistico mediante autobus ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218, limitatamente al periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto 2023.

Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 decreto n.124/2019). Non saranno pertanto accettate dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi. L’Agenzia ricorda che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.

Per i dettagli del provvedimento e la relativa modulistica, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

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