Trasporto di rifiuti pericolosi, in arrivo dal 2023 l’obbligo per tutte le imprese di nominare un consulente ADR, cioè un esperto di sicurezza per il trasferimento delle merci potenzialmente dannose per l’uomo o l’ambiente.

Lo stabilisce la cosiddetta normativa ADR (Agreement for transport of Dangerous goods by Road), ossia un accordo internazionale sottoscritto dall’Italia assieme ad altri 51 paesi nel mondo con l’obiettivo di minimizzare i rischi connessi allo spostamento su strada di sostanze lesive e pericolose. L’accordo è in vigore dal 1968 ma viene sottoposto ad aggiornamento biennale. Il prossimo scatta proprio a partire dal gennaio 2023.

Sappiamo, anche dalle numerose segnalazioni, che l’imminente avvio dell’obbligo di nomina del consulente ADR per i cosiddetti speditori sta generando forti dubbi interpretativi e, di conseguenza, diffusa preoccupazione tra le imprese.

Come è noto, con l’ADR 2019 la figura dello speditore è stata aggiunta agli altri soggetti coinvolti nell’obbligo di nomina ADR, ovvero coloro che ricoprono il ruolo di ‘trasportatore’, ‘imballatore’, ‘caricatore’, ‘riempitore’ e ‘scaricatore’.

In particolare, per gli speditori erano stati previsti quattro anni di periodo transitorio e pertanto la nomina del consulente, per le aziende che si configurano come speditori, dovrà avvenire entro il 31 dicembre del 2022.

Con riferimento all’avvio di tale nuovo obbligo, il problema principale nasce da una non chiara applicabilità, anche per gli speditori, delle esenzioni previste dalle disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.40, applicabili in forza dell’articolo 11, comma 14, del decreto 35/2010.

Questi decreti, infatti, non contemplano lo speditore, semplicemente perché risalgono ad un periodo antecedente all’introduzione di tale figura nella disciplina ADR.

Tenuto conto dei molteplici dubbi interpretativi, la CNA nazionale, con le altre confederazioni dell’artigianato, del commercio, della cooperazione, dell’agricoltura e della piccola industria, ha inviato una lettera unitaria ai tre ministeri coinvolti, affinché possa essere chiarito tale obbligo.

Lo scorso 21 dicembre è pervenuta una circolare di risposta da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Viene in particolare chiarito che, con riferimento al nuovo obbligo per gli speditori, sono “fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione”, confermando dunque la nostra interpretazione, ovvero quella di una lettura estensiva di tali esenzioni.

Nello specifico il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa NON applicare alle imprese in questi due casi:

  • nel caso in cui le loro attività riguardino quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superino i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4. come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR;
  • nel caso in cui le aziende non effettuino, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuino occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b, dell’accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

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