Con l’articolo 24 del decreto 69 del 13 giugno 2023, che sostituisce il comma 2 dell’articolo 84 del Codice della Strada, è consentito alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, regolarmente iscritte all’Albo degli Autotrasportatori e, se del caso, al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), “… l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.”

Prima delle modifiche richiamate, nel nostro Paese l’impiego di un veicolo in disponibilità con noleggio senza conducente immatricolato in altro paese era possibile soltanto nel caso in cui esso fosse destinato all’effettuazione di trasporti internazionali.

Dal 14 giugno scorso, con l’entrata in vigore del nuovo decreto, viene superata questa limitazione alle seguenti condizioni:

  • che il contratto di locazione non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
  • che il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
  • che il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza.

Al fine del rispetto delle suddette condizioni è richiesto il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

  • contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
  • qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo.

È infine previsto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa con relativo decreto porre vincoli all’utilizzo dei veicoli noleggiati senza conducente.

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