Dal 2 al 31 ottobre prossimi, si potranno presentare all’Agenzia delle Entrate le istanze per ottenere i contributi a fondo perduto che andranno parzialmente a compensare la riduzione del Superbonus dal 110% al 90%.

Lo prevede il provvedimento che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 22 settembre, insieme al modello di istanza da inviare in via telematica e alle istruzioni per compilare le richieste.

Il provvedimento definisce l’iter operativo per la richiesta e l’erogazione di questo contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto Aiuti quater (n. 176/2022) e disciplinato dal decreto 31 luglio 2023 del MEF.

Il contributo è destinato alle persone fisiche con limitata capacità economica, che nel 2023 abbiano sostenuto spese per lavori edilizi detraibili al 90% sulle loro abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.

Dal 2023, infatti, il Superbonus è sceso dal 110% al 90% e ciò ha messo in difficoltà molte famiglie con redditi bassi, con il rischio di non poter concludere cantieri già avviati.

Il decreto fa riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre. L’importo del contributo richiesto non può superare il 10% delle spese complessive ammesse all’agevolazione.

Questo aiuto viene erogato alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, alle seguenti condizioni:

  • reddito familiare di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a 15mila euro;
  • diritto di proprietà o diritto reale di godimento, alla data di inizio lavori, sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo;
  • l’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo deve essere l’abitazione principale del richiedente.

Per le villette (e per le unità autonome e funzionalmente indipendenti) tale situazione comporta la presenza di più condizioni, perché per il Superbonus al 90% è richiesto che gli interventi siano avviati a partire dal 1°gennaio 2023, condizione che la circolare n. 13/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha tradotto in queste due ipotesi:

  1. CILAS presentata a decorrere dal 1° gennaio con inizio lavori successivo;
  2. CILAS anteriore al 1 gennayma con dimostrazione di inizio lavori successivo;

Per aver diritto allo sconto è richiesto che la CILAS (o l’istanza per il titolo abilitativo) sia stata presentata entro il 16 febbraio.

Il contributo viene determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, anche se la detrazione spettante è stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Se la spesa relativa agli interventi edilizi è stata sostenuta anche da altri soggetti comproprietari o titolari di altro diritto reale, il limite massimo di spesa che il richiedente potrà far valere deve essere ridotto in proporzione, moltiplicando il limite di 96mila euro per il rapporto tra la spesa da lui sostenuta e quella sostenuta complessivamente da tutti i soggetti.

Il modello può essere presentato anche dall’erede del soggetto che, in presenza dei requisiti, ha sostenuto la spesa agevolabile ed è deceduto prima della presentazione dell’istanza, a condizione che l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolabile.

Una volta verificato il possesso di tutti i requisiti previsti, il contribuente dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematica di accesso al contributo tra il 2 e il 31 ottobre prossimi.

L’Agenzia procederà quindi alla ripartizione dei fondi stanziati in base ai contributi richiesti con tutte le istanze validamente presentate.

Se i contributi complessivamente richiesti con le istanze saranno inferiori ai fondi disponibili, tutti i richiedenti otterranno l’intero contributo richiesto.

Qualora, invece, i contributi richiesti fossero superiori ai fondi, si procederà in due diversi modi. Se il rapporto tra i fondi e i contributi complessivamente richiesti sarà superiore al 10%, i beneficiari otterranno una somma proporzionalmente ripartita. Se invece tale rapporto dovesse essere inferiore al 10%, le istanze verranno ordinate cronologicamente fino a esaurire i fondi.

La percentuale stabilita con la ripartizione dei fondi verrà pubblicata dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre prossimo e il pagamento dei contributi verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente che i beneficiari avranno indicato nell’istanza.

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