Il decreto lavoro ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, in particolare, l’assegno di inclusione, una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale che sarà riconosciuta a decorrere dal primo gennaio 2024, e il supporto per la formazione e il lavoro, avviato dallo scorso mese di settembre. Questi strumenti andranno a sostituire il reddito di cittadinanza, che non ha dato i risultati sperati, specialmente sotto il profilo delle politiche attive.

Il supporto per la formazione e il lavoro è una misura che ha l’obiettivo di attivare al lavoro le persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, favorendo la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale. Rientrano nelle misure del supporto anche il servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività da svolgere presso il comune di residenza.

Il supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, che non abbiano i requisiti per accedere all’assegno di inclusione. Lo strumento è utilizzabile, altresì, dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’assegno di inclusione. Non c’è compatibilità, invece, con il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Per accedere al supporto, è necessario utilizzare la piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale Lavorativa (SIISL), sottoscrivere il patto di attivazione digitale e successivamente il patto di servizio personalizzato.

A seguito della stipulazione del patto di servizio, l’interessato può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti accreditati alla formazione dai sistemi regionali, dai fondi paritetici interprofessionali e dagli enti bilaterali.

L’interessato può autonomamente individuare i progetti di formazione ai quali essere ammesso. La partecipazione alle attività per l’attivazione nel mondo del lavoro determina l’accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità ed è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS previo inserimento nel SIISL dell’effettivo inizio di una delle attività sopra richiamate.

L’interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.

Il beneficiario, poi, è tenuto ad accertare un’offerta di lavoro che abbia le caratteristiche previste dall’articolo 9 del decreto legge n. 48/2023, come ad esempio un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale o un rapporto di lavoro a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno.

L’accettazione di un’offerta di lavoro della durata che va da 1 a 6 mesi comporta la sospensione del beneficio per il periodo di durata del rapporto di lavoro, al termine del quale il beneficio verrà erogato per il tempo residuo di fruizione dello stesso.

In questo caso, proprio per evitare eventuali effetti paradossali del beneficio, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio stesso.

Una specifica disposizione viene introdotta in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare. In questo caso, proprio per evitare eventuali effetti distorsivi della misura, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Il beneficiario è tenuto a inviare all’INPS la comunicazione di avvio dell’attività di lavoro, entro trenta giorni dall’avvio della medesima.

Per quanto concerne l’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, deve essere comunicato all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa, a pena di decadenza dal beneficio. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.

Tale strumento rappresenta una buona opportunità per il nostro sistema, in quanto per l’erogazione delle misure di politica attiva sono abilitati ad accedere e operare nell’ambito del SIISL , tra gli altri, i centri per l’impiego, le agenzie per il lavoro, gli enti di formazione e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

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