A seguito della conclusione dell’iter di notifica alla Commissione europea, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato in data 21 novembre 2022, con decreto di natura non regolamentare, le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5 del decreto 152/2006 e ss.mm.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022.

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, ma resta la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale ma già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 31 dicembre 2022, fino a esaurimento scorte.

L’etichettatura ambientale degli imballaggi consiste nell’applicare un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio.

L’etichetta fornisce, infatti, informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.

L’apposizione di entrambe le tipologie di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente (es: bottiglia e tappo). In caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.

PRIMO OBBLIGO

In primo luogo si impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.

Con questa etichettatura devono essere fornite le informazioni sulle possibili destinazioni finali degli imballaggi una volta diventati rifiuti come, ad esempio “Raccolta differenziata carta; Raccolta differenziata, verifica presso il tuo Comune…”.

Sono pertanto interessati tutti gli imballaggi che sono a disposizione del consumatore finale a qualunque titolo cioè in vendita o anche gratuitamente.

La norma non prevede espressamente chi abbia l’obbligo di apporre l’etichettatura, cioè se tale obbligo fa capo al produttore o all’utilizzatore dell’imballaggio (ad esempio: produttore della bottiglia o riempitore della stessa).

Il MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) ha chiarito che tale obbligo è posto a carico sia del produttore sia dell’utilizzatore. Occorre quindi che vengano stipulati specifici accordi tra le parti e, qualora sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, che il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.

SECONDO OBBLIGO

A ciò si aggiunge l’obbligo, per i produttori, di indicare, ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.

I produttori di imballaggi devono riportare le informazioni riguardanti i materiali che costituiscono l’imballaggio (es: PAP, ALU, ecc.). Con il termine ‘produttori’ si identificano i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

Nel caso in cui per l’imballaggio in esame non siano previste specifiche indicazioni, possono essere applicate le norme UNI (UNI 1043-1, 10667-1 o 11469). Ricordiamo comunque che le norme UNI sono volontarie e non vi è nessun obbligo di applicazione.

Questo obbligo riguarda tutte le tipologie di imballaggio, sia quelli destinati ai consumatori finali (canale B2C) che quelli destinati alle imprese (canale B2B).

 

Le informazioni che devono essere inserite sull’etichetta sono:

  • il tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
  • l’identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
  • la famiglia del materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) oppure indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

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