La legge 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. A partire dall’annualità 2023 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata.

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al registro delle imprese, quali:

  • società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 euro annui. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 euro complessivi, decade l’obbligo di pubblicazione.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. Inoltre, non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.  (ad esempio il credito imposta beni strumentali).

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.

I soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono. Per tali soggetti, la pubblicazione sul sito internet dello studio di un commercialista si ritiene non assolva correttamente agli obblighi di pubblicità.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (Spa e Srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.

 Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato (di cui all’articolo 52 della legge 234/2012), possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura:

“La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012”

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

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