Facciamo un po’ di chiarezza in merito ad un nuovo adempimento richiesto a molti artigiani (ad esempio serramentisti, falegnami, fabbri, rivenditori di porte e finestre o posatori) che ora sentono l’incombenza del cosiddetto ‘patentino’ schiume poliuretaniche.

Il 4 agosto 2020 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2020/1149, che modifica l’allegato XVII del Regolamento (UE) 1907/2006 (REACH). Con questo strumento, vengono introdotte specifiche disposizioni sui diisocianati, sostanze che stanno alla base della produzione di oggetti e materiali di vario genere in poliuretano.

I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base, in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume poliuretaniche, sigillanti, colle poliuretaniche e catalizzatori per vernici. Un tipico utilizzo è nelle cartucce di schiuma poliuretanica.

In base al regolamento citato, dal 24 febbraio scorso è vietato immettere sul mercato i diisocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che la loro concentrazione, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure a meno che il fornitore non garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Sostanzialmente, dal 24 agosto 2023 quindi sarà vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che non si abbia una di queste condizioni o entrambe:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Chi sono gli utilizzatori industriali o professionali?

Come specificato dal regolamento, per ‘utilizzatori industriali e professionali’ si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Come procedere con i fornitori?

La soluzione migliore a nostro avviso è la seguente:

  1. Farsi dare dai fornitori le schede di sicurezza, pretendendo che sulle stesse sia segnata non solo la presenza (o assenza) di diisocianati ma anche, se presenti, la loro percentuale;
  2. Se nei prodotti usati la percentuale di diisocianati è sotto lo 0,1% potete stare tranquilli, dato che non siete interessati dall’obbligo formativo;
  3. Se nei prodotti usati la percentuale risulta oltre lo 0,1% cercare di cambiare il prodotto usato con altri prodotti similari, aventi una percentuale al di sotto dello 0,1%. Se non trovate un sostituto, allora dovete frequentare il corso e ottenere il ‘patentino’ entro il 24 agosto 2023.

Nelle prossime newsletter vi terremo aggiornati in merito all’erogazione dei corsi formativi necessari per l’ottenimento di questo patentino.

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