Nel settembre 2021 sono stati approvati tre nuovi decreti che hanno apportato sostanziali modifiche al quadro normativo in materia di prevenzione incendi e che stanno entrando in vigore con cadenze diverse in questo autunno 2022:
- Decreto 1/9/2021
Contenuti: controllo degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio.
Entrata in vigore: 25 settembre 2022.
- Decreto 2/9/2021
Contenuti: gestione del servizio antincendio (formazione addetti antincendio).
Entrata in vigore: 4 ottobre 2022.
- Decreto 3/9/2021
Contenuti: criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Entrata in vigore: 29 ottobre 2022.
Con questo articolo, vogliamo soffermarci sul primo dei decreti approvati, ovvero il decreto 01/09/2021, denominato ‘Decreto controlli’ con il quale sono state definite le modalità di:
- attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio (allegato I);
- qualificazione dei tecnici manutentori, tramite specifici percorsi di formazione (allegato II).
L’allegato I definisce i criteri e le modalità di attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Queste operazioni potranno essere effettuate solo da tecnici manutentori qualificati.
La novità più impattante per le attività imprenditoriali risiede nel nuovo obbligo di tenuta del registro dei controlli antincendio in tutte le attività con almeno 1 lavoratore (in aggiunta a tutte quelle per cui era già previsto l’obbligo secondo il decreto 151/2011).
Il registro dei controlli, predisposto dal datore di lavoro, dovrà riportare:
- i controlli periodici;
- gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, in base a scadenze temporali indicate da disposizioni, norme, specifiche tecniche e manuali d’uso e manutenzione.
Il registro deve essere aggiornato costantemente e messo a disposizione degli organi competenti per il controllo.
Il decreto indica anche che, oltre ai controlli periodici, va eseguita la sorveglianza che, a differenza dei primi, può essere effettuata anche da lavoratori dell’impresa preventivamente designati e formati allo scopo. La sorveglianza avviene tra due controlli periodici ed è l’insieme delle verifiche visive volte ad accertare che gli impianti le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza avviene secondo la predisposizione di idonee liste di controllo ma non vi è obbligo di registrazione.
Per ulteriori informazioni e per la predisposizione del registro antincendio, è possibile contattare il Servizio Ambiente e Sicurezza dell’APPIA allo 0437/954484 o 0437/954480.