Il 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge n. 213, contenente il bilancio di previsione dello Stato per il 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
Questa legge ha introdotto numerose disposizioni in materia di lavoro e previdenza, che vanno dal sostegno al reddito e alle retribuzioni, al sostegno alla produttività, alla tutela della genitorialità, e a nuovi interventi in materia pensionistica e previdenziale.
Si tratta di misure che, in molti casi, sono in continuità con gli ultimi provvedimenti varati dal legislatore e che risentono dell’esigenza di fronteggiare gli effetti dell’inflazione, anche con l’obiettivo di agevolare un aumento della retribuzione netta mediante il taglio al cuneo fiscale.
Riportiamo di seguito gli aspetti principali dell’articolazione di questa norma, cui APPIA CNA ha già dedicato uno specifico webinar il 5 febbraio scorso. Per chi volesse ulteriormente approfondire, alleghiamo qui anche un prospetto riepilogativo delle principali disposizioni in materia di lavoro.
Trova conferma, per tutto il 2024, l’esonero sulla quota di contributi previdenziali per l’IVS a carico dei lavoratori, esonero che spetta in misura differente a seconda della retribuzione. Se la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, l’esonero è di 6 punti percentuali. Se, invece, la retribuzione non supera la soglia dei 1.923 euro, l’esonero spetta in misura di sette punti percentuali. In entrambi i casi, i suddetti limiti andranno conteggiati al netto dei ratei di tredicesima eventualmente erogati nei singoli mesi. Pertanto, l’importo della tredicesima non rileverà per la quantificazione della retribuzione imponibile. La stessa tredicesima, tuttavia, non beneficia della riduzione contributiva e, di conseguenza, per il 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria.
Trattandosi di una misura eccezionale, l’esonero non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Come già rilevato in passato, questa legge di bilancio, pur consentendo un aumento delle retribuzioni nette per i dipendenti, non costituisce un’effettiva misura di abbattimento del costo del lavoro per le imprese, non essendo previsto alcun esonero per i contributi a carico del datore di lavoro.
Viene confermata per il 2024 anche una disciplina più favorevole in materia di fringe benefit. La norma, intervenendo sul testo unico delle imposte sui redditi, innalza per il 2024 il limite di esenzione fiscale dei suddetti fringe benefit, che passa dagli ordinari 258,23 euro a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti. Tali somme possono essere erogate o rimborsate dal datore di lavoro anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa, ovvero, per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Si tratta di una misura che va a confermare un regime transitorio che era già stato previsto, sebbene in diversa misura, per gli anni precedenti e che andrebbe implementata a regime.
Particolarmente interessante è poi anche la detassazione dei premi di produttività: viene infatti estesa al 2024 la riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sui premi di produttività. Tale imposta sostitutiva è applicabile alla retribuzione variabile legata agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, purché tali incrementi siano misurabili e verificabili, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa.
Il limite complessivo della retribuzione di produttività che può beneficiare della detassazione è di 3.000 euro lordi e il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti che, nell’anno precedente, hanno avuto un reddito annuo non superiore a 80.000 euro.
Tale misura conferma la volontà del legislatore di intervenire sul cuneo tra retribuzione lorda e netta seppur a parità di costo del lavoro, partendo proprio dalla retribuzione di produttività, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dei sistemi premiali connessi all’incremento della produttività aziendale e, al contempo, anche con l’obiettivo di sostenere la contrattazione collettiva di secondo livello, in quanto i premi di risultato vengono erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto 81/2015.
Uno specifico incentivo all’assunzione viene previsto in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del contributo denominato ‘reddito di libertà’, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali, al fine di sostenerne l’autonomia. Si tratta di un esonero totale dal versamento dei contributi datoriali, esclusi contributi e premi dovuti all’INAIL, riconosciuto nel limite annuo di 8.000 euro, della durata di ventiquattro mesi se l’assunzione avviene a tempo indeterminato e di dodici mesi se l’assunzione avviene a termine.
Sempre in tema di incentivi, per il triennio 2024/2026 viene previsto un esonero contributivo per i periodi di paga 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, entro il limite massimo di 3.000 euro annui e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
In via sperimentale, poi, per il periodo paga dal 1° gennaio – 31 dicembre 2024 l’esonero è riconosciuto, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Sempre con l’obiettivo di sostenere la genitorialità, il legislatore interviene nella disciplina dei congedi parentali, per i quali viene elevata l’indennità economica erogata dall’INPS. Fermi restando i limiti di durata massima complessiva e le modalità di fruizione, che rimangono invariate, per l’anno 2024, i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, fino al sesto anno di vita del bambino, di due mesi di congedo parentale indennizzato dall’INPS nella misura dell’80%. Per gli ulteriori mesi fruibili, l’indennità riconosciuta resta confermata nella misura standard del 30%. Tale disposizione si applica ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
In materia di apprendistato, vengono incrementate di 50 milioni di euro le risorse finalizzate a sostenere i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e per l’apprendistato. Si tratta di un intervento importante, che richiederà costante attenzione e interlocuzione con le Istituzioni. Il potenziamento dei percorsi di alternanza e il rilancio dell’apprendistato, infatti, dovranno essere strumenti fondamentali di politica attiva del lavoro, anche in riferimento al problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro.
Proprio a tal fine e, in considerazione delle peculiarità del settore, il legislatore ha previsto anche per il 2024 un trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turistico-alberghiero. Ai suddetti lavoratori, purché abbiano avuto nell’anno d’imposta 2023, un reddito non superiore ai 40 mila euro, viene riconosciuto un trattamento volto a garantire la stabilità occupazionale e a sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024, viene quindi riconosciuta una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. La somma non concorre alla formazione del reddito e viene riconosciuta dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore con possibilità di recupero in compensazione.
Sul versante delle integrazioni salariali, viene riconosciuta per un massimo di sei mensilità l’ISCRO – Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, in possesso di determinati requisiti e che nell’anno di presentazione della domanda abbiano prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% in meno della media dei redditi conseguiti nei due anni precedenti. Per far fronte agli oneri di finanziamento dell’ISCRO viene altresì disposto un incremento dell’aliquota aggiuntiva alla gestione separata pari a 0,35 punti percentuali.
Si tratta di un’indennità che era stata introdotta in via sperimentale in risposta alla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19 e che, a partire dal 2024, viene riconosciuta a regime. L’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, rispetto ai quali sarà necessario attendere un decreto interministeriale per la regolamentazione dei criteri e delle modalità di definizione dei percorsi.
Infine, vengono prorogate alcune misure di integrazione salariale per alcune categorie di lavoratori (call center, pesca, imprese di interesse strategico nazionale, gruppo ILVA e altri).
Importanti e numerose novità sono presenti anche in materia pensionistica. Si tratta di misure non strutturali, ma che incidono in maniera significativa sull’impianto normativo esistente, dai requisiti richiesti per l’accesso al pensionamento alle modifiche introdotte per quota 103, APE sociale e opzione donna.
In generale, le misure contenute nel testo sono positive, soprattutto nella parte in cui vanno ad alleggerire la pressione fiscale sulle retribuzioni e nella parte in cui si incentiva la produttività. Sarà necessario, tuttavia, proseguire nel percorso di riduzione del costo del lavoro anche prevedendo dei vantaggi per le imprese e, soprattutto, sarà necessario potenziare i percorsi di formazione e il rilancio del contratto di apprendistato.