Nella conversione del decreto ‘salva infrazioni’ n. 131/2024, ad opera della legge 166/2024, sono entrate in vigore alcune modifiche per la semplificazione del ritiro, raccolta e deposito dei rifiuti di apparecchi elettronici (RAEE).

Le nuove disposizioni di legge riguardano:

  • installatori
  • centri di assistenza tecnica CAT
  • distributori di AEE

che nello svolgimento della propria attività effettuino il ritiro dei RAEE.

La prima novità riguarda l’abrogazione dell’obbligo di iscrizione alla categoria 3 bis dell’Albo nazionale gestori ambientali, che viene sostituito dall’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE, anche per gli installatori e centri di assistenza tecnica. Tale iscrizione è necessaria per continuare a gestire i RAEE in modo semplificato, cioè senza dover utilizzare registro di carico/scarico, formulari, dichiarazione MUD e iscrizione al RENTRI.

L’iscrizione è gratuita.

La movimentazione e il trasporto dei RAEE devono essere accompagnati dal nuovo documento di trasporto (DDT), che attesta il luogo di produzione, la tipologia e il luogo di destino. Tutti i DDT vanno conservati per almeno tre anni per mantenere la tracciabilità dei quantitativi gestiti. Il Centro di Coordinamento RAEE ha messo a disposizione sul proprio sito il nuovo modello, che non necessita di vidimazioni ma va datato e numerato progressivamente.

Ci saranno, dunque, DDT RAEE in entrata e in uscita dal deposito preliminare.  Deve essere compilato un DDT per ogni soggetto. Non è possibile usare lo stesso DDT per più trasporti, la cosiddetta microraccolta.

Sono riconfermati i requisiti minimi dei depositi preliminari di raccolta RAEE, i quantitativi massimi di stoccaggio (per singolo raggruppamento)  e le modalità di consegna da questi depositi ai centri di raccolta comunale o all’impianto di trattamento autorizzato.

I depositi preliminari alla raccolta di RAEE ritirati, sia con il sistema ‘uno contro uno’, sia con il sistema ‘uno contro zero’, effettuati presso i locali del proprio punto vendita o presso altri luoghi da distributori, installatori e centri di assistenza RAEE, ora sono soggetti alla sola iscrizione dei luoghi per il deposito al Centro di Coordinamento RAEE nel portale telematico e non sono soggetti ad autorizzazione.

Inoltre non è più obbligatorio compilare lo schedario relativo alla presa in carico dei RAEE nel deposito preliminare.

Tutti i soggetti iscritti al Centro di Coordinamento devono comunicare annualmente, tramite la piattaforma CdC RAEE, le quantità (numero pezzi o peso) dei RAEE gestiti. Quest’obbligo non è necessario nel caso in cui un rivenditore iscritto ricorra al servizio di ritiro direttamente tramite il Centro di Coordinamento stesso.

Infine, le nuove indicazioni ribadiscono l’obbligo, per gli operatori interessati, installatori compresi, di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, anche tramite avvisi scritti o mediante il proprio sito Internet. Il mancato adempimento, così come il mancato ritiro uno contro uno, prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 150 a 400 euro.

Al momento, non sono state introdotte sanzioni in caso di mancata iscrizione e di omessa comunicazione dei dati al CdC RAEE, ma è probabile che verranno introdotte, presumibilmente nella conversione del decreto legge ambiente prevista per metà dicembre.

Per informazioni e per l’iscrizione di:

  • punti vendita, distributori e depositi preliminari
  • installatori
  • centri assistenza

è possibile accedere all’area riservata del sito del Centro di Coordinamento RAEE.

Le indicazioni per la registrazione a portale sono disponibili in questa scheda, scaricabile dalla pagina web dedicata.

Altre news