Il decreto n. 113 del 4 ottobre 2018 ha introdotto, per finalità di prevenzione del terrorismo, delle prescrizioni in materia di contratto di noleggio degli autoveicoli.

Premesso che, secondo norma, i veicoli dati a terzi devono essere immatricolati “ad uso di terzi da locare senza conducente”, i veicoli immatricolati ad uso privato possono essere guidati esclusivamente dal titolare dell’officina o da un suo dipendente.

Relativamente alla norma in oggetto, nell’ambito dell’autoriparazione possiamo avere tre diverse fattispecie:

  1.  l’officina fornisce, esclusivamente, il veicolo sostitutivo in comodato d’uso gratuito ai clienti che hanno il loro veicolo in riparazione. Non essendoci un pagamento, questa casistica non si configura come un’attività di noleggio. L’officina non rientra nell’obbligo di iscrizione alla piattaforma Cargos;
  2. l’officina fornisce il veicolo sostitutivo, fatturandolo, e dispone quindi di un codice ATECO secondario per l’attività di noleggio senza conducente. In tal caso ricorre l’obbligo di iscrizione alla piattaforma Cargos;
  3. l’officina noleggia i veicoli che ha nella sua disponibilità aziendale (flotta) ed ha quindi un codice ATECO per l’attività di noleggio. Anche in questa casistica corre l’obbligo di iscrizione alla piattaforma Cargos.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i contratti di noleggio riferiti ai servizi di mobilità condivisa e il car sharing.

La norma prevede che la comunicazione debba essere inviata con “congruo anticipo rispetto al ritiro del mezzo”. Per congruo anticipo si intende che la comunicazione va predisposta ed inviata nel momento in cui si impegna il mezzo.

Considerato che il ritiro può avvenire anche subito dopo la stipula del contratto di noleggio, si consiglia di effettuare il caricamento dei dati su Cargos all’atto della prenotazione dell’automezzo. Dal momento dell’invio, mediante una procedura automatica, la piattaforma si interfaccia con la banca dati dell’antiterrorismo per i dovuti controlli di polizia che, in ottica di antiterrorismo, dovrebbero avvenire il prima possibile rispetto al ritiro della vettura.

Le officine che rientrano nell’obbligo della comunicazione, devono produrre apposita istanza alla Questura di competenza inviando la seguente documentazione:

  • richiesta di adesione compilata in tutte le sue parti e firmata dal legale rappresentante;
  • copia di un documento d’identità del legale rappresentante;
  • visura camerale ordinaria;
  • S.C.I.A., ovvero segnalazione certificata di inizio attività, presentata al comune nel cui territorio è presente la sede legale dell’esercente dell’impresa di noleggio.

La documentazione completa dovrà poi essere inviata in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps112.00f0@pecps.poliziadistato.it della Questura di Belluno

In alternativa la documentazione potrà anche essere materialmente spedita alla Questura.

La trasmissione mediante posta elettronica consente una migliore gestione della documentazione e di conseguenza una più celere elaborazione e definizione della pratica di accreditamento al portale.

La Questura, ricevuta la documentazione, procede all’accreditamento della società di noleggio autoveicoli sul portale “Ca.R.G.O.S.”, trasmettendo le credenziali all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal legale rappresentante nella richiesta di adesione al servizio.

Il termine per rilasciare le credenziali è di trenta giorni dalla data di ricezione della pratica completa di tutta la documentazione necessaria.

Per ogni dubbio è possibile consultare i manuali utente online.

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