La legge di bilancio 2025, approvata definitivamente dal Parlamento, introduce una serie di misure importanti a sostegno di imprese e lavoratori.

Schematizziamo di seguito le principali novità previste da questa normativa.

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Imposte dirette

La legge di bilancio 2025 conferma la struttura dell’IRPEF a tre aliquote, rendendola definitiva, con i seguenti scaglioni: 23% per redditi fino a 28.000 euro, 35% per redditi fino a 50.000 euro e 43% per redditi superiori. Questa misura, già introdotta nel 2024, mira a semplificare il sistema fiscale e ridurre il carico fiscale per i contribuenti con redditi medio-bassi.

Un’altra innovazione significativa riguarda l’ampliamento della ‘no tax area’ a 8.500 euro per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e pensioni. Questo innalzamento, che equipara i lavoratori dipendenti ai pensionati, è stato reso possibile grazie all’aumento delle detrazioni per redditi fino a 15.000 euro, passate da 1.880 a 1.955 euro. Il trattamento integrativo, noto come ‘bonus 100 euro’, è stato stabilizzato per i redditi fino a 28.000 euro, offrendo maggiore stabilità economica a una vasta platea di contribuenti.

Vengono introdotte delle limitazioni alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

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Bonus edilizi

In tema di edilizia, la legge introduce una riduzione graduale dell’aliquota di detrazione per interventi di recupero edilizio ed efficientamento energetico. L’aliquota standard passerà dal 36% al 30% a partire dal 2025. Tuttavia, per gli interventi sulle abitazioni principali, le percentuali rimarranno più elevate (50% nel 2025, 36% nel 2026). La detrazione massima per questi interventi è fissata a 96.000 euro per unità immobiliare.

Il Superbonus, che nel 2024 era stato già ridimensionato, sarà ulteriormente ridotto al 65% nel 2025, ma solo per i lavori già avviati entro il 15 ottobre 2024, o con documentazione approvata entro questa data. Inoltre, viene concessa la possibilità di ripartire in dieci anni le spese sostenute nel 2023, un’agevolazione significativa per chi ha difficoltà a sostenere costi elevati.

La legge proroga il bonus mobili, consentendo la detrazione per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici con un tetto massimo di 5.000 euro. Si introduce anche il bonus elettrodomestici, con un contributo fino a 200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro che acquistano apparecchi ad alta efficienza energetica.

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Cuneo fiscale

Per favorire i lavoratori dipendenti, viene introdotto un contributo diretto che prevede un bonus fino a 1.000 euro per i redditi annui fino a 32.000 euro. L’importo diminuisce gradualmente fino ad annullarsi a 40.000 euro. Questa misura, erogata automaticamente dai datori di lavoro, mira a incrementare il potere d’acquisto dei lavoratori, specialmente nelle fasce più basse di reddito.

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Fringe benefits

La soglia di non imponibilità dei fringe benefits, normalmente fissata a 258 euro, anche per il 2025 è stata elevata a 1.000 euro per tutti i lavoratori e a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Questi benefici includono anche il rimborso delle utenze domestiche e delle spese per la locazione dell’abitazione principale. Viene introdotta una nuova modalità di calcolo per i fringe benefits relativi all’uso promiscuo di veicoli aziendali, con incentivi particolari per i mezzi a basse emissioni.

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Regime forfetario per le partite IVA

Per chi ha un reddito da lavoro dipendente o assimilato (ad esempio pensione) e contemporaneamente una partita IVA, il limite di reddito da lavoro dipendente o assimilato per accedere al regime forfetario viene innalzato da 30.000 a 35.000 euro.

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Contrasto all’evasione fiscale

La legge introduce obblighi di tracciabilità per tutte le transazioni relative a deduzioni fiscali, incluse le spese di rappresentanza e trasferte aziendali. Dal 2025, gli immobili destinati agli affitti brevi dovranno essere registrati con un Codice Identificativo Nazionale (CIN), che sarà obbligatorio per dichiarazioni fiscali e certificazioni.

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Mini-IRES

Le imprese che reinvestono gli utili in beni strumentali o nuove assunzioni potranno beneficiare di un’aliquota IRES ridotta al 20%, rispetto al 24% ordinario. Questa misura punta a incentivare la crescita e l’occupazione.

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Rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

La possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola diventa ora una disposizione a regime. È ammesso il pagamento dell’imposta sostitutiva in forma rateale, fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla data del 30 novembre. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sale dal 16% al 18%.

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Assegnazione agevolata di beni ai soci

Viene riproposta la possibilità di versare un’imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnati o ceduti da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dall’articolo 1, commi 100-105 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023). L’imposta, da versare in due rate entro il 30 settembre 2025, è pari all’8% (misura che sale al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti), calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

Viene prevista la riduzione, dal 3% all’1,5%, dell’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

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Estromissione di beni delle imprese individuali

Viene nuovamente prevista per le imprese individuali la possibilità, contenuta nella legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 121, legge 208/2015), di effettuare l’estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L’opzione comporta il versamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

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Spese di trasferta e di rappresentanza tracciate

Dal 1° gennaio 2025 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), si applicano le nuove disposizioni tese a favorire la tracciabilità delle spese, vincolando la deducibilità di alcune tipologie di spesa ai fini delle imposte sui redditi e Irap alla loro effettuazione con mezzi di pagamento tracciabili.

In particolare:

a)  con riguardo alle spese di trasferta:

Per le imprese: viene introdotto l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili, al fine di fruire della non concorrenza al reddito del rimborso delle spese relative alle trasferte dei dipendenti. Si qualificano quali strumenti di pagamento tracciabili il versamento bancario o postale e gli altri sistemi di pagamento, come, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. La modalità di pagamento tracciabile è richiesta anche ai fini della deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’Irap, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (si pensi al caso delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società);

Per i lavoratori autonomi: anche per questi soggetti viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti agli stessi lavoratori autonomi, siano deducibili se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili. Anche in questo caso, restano fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall’articolo 54, commi 5 e 6 del Tuir;

b)  con riguardo alle spese di rappresentanza: viene previsto che la deducibilità, dal reddito d’impresa e ai fini Irap, delle spese disciplinate dal decreto 19 novembre 2008 è ammessa se il pagamento viene eseguito mediante strumenti tracciabili. Restano fermi i limiti di deducibilità fissati dall’articolo 108, comma 2 del Tuir.

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Nuova Sabatini

Rifinanziata fino al 2029, questa misura continua a sostenere le PMI nell’acquisto di beni strumentali attraverso contributi diretti e agevolazioni sul credito.

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Incentivi transizione 4.0 e 5.0

Sono stati potenziati i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e tecnologie innovative. Le aliquote agevolative raggiungono il 35% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro, mentre rimangono del 20% per quelli inferiori. Le imprese possono cumulare questi incentivi con agevolazioni regionali o europee, favorendo così la crescita del settore produttivo ad alta tecnologia.

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Applicazione reverse charge (IVA)

Viene esteso il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

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PEC amministratori società

Viene disposto, in capo agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

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Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto Formazione Lavoro (SFL)

Per quanto riguarda le misure di contrasto alla povertà, sono state aumentate soglia ISEE e soglia di reddito familiare per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI).

Per il Supporto Formazione Lavoro (SFL), non solo è stata aumentata la soglia ISEE, ma è stato incrementato anche il valore dell’importo mensile ed è stata inserita la possibilità di prorogare la misura.

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Bonus nuove nascite

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese di mantenimento dei figli, viene introdotto un nuovo assegno una tantum, pari a 1.000 euro, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il beneficio è condizionato dal valore ISEE del nucleo familiare, che non deve essere superiore a 40.000 euro.

Il beneficio deve essere richiesto all’INPS tramite una procedura telematica che non è ancora stata definita dall’Ente.

Ai fini del calcolo del valore ISEE per l’attribuzione del bonus, non concorre l’importo dell’AUU. Tale bonus non è inoltre imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

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Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione

Viene elevato a 3.600 euro annui il bonus per i nuclei con un ISEE fino a 40.00 euro annui, eliminando così la condizione di avere un altro figlio di età inferiore a 10 anni, disposta dalla legge di bilancio 2024. Per chi ha un ISEE superiore a 40.000 euro e per chi non fa l’ISEE, viene sempre riconosciuto il bonus pari a 1.500 euro annui.

Ai fini del calcolo del valore ISEE per l’attribuzione del bonus, non concorre l’importo dell’AUU.

La norma di cui sopra si applica alle richieste presentate dall’anno 2025, anche per i bambini nati nell’anno 2024.

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Congedo parentale

Viene nuovamente modificata la percentuale dell’indennità di congedo parentale, sia per i genitori che hanno terminato il congedo di maternità/paternità nel 2024 sia per i genitori che termineranno il congedo di maternità/paternità nel 2025.

Questi periodi di congedo possono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

I lavoratori che hanno terminato il periodo di congedo maternità dopo il 31 dicembre 2023, ossia nell’anno 2024, potranno fruire di due mesi di congedo indennizzati all’80% anche negli anni successivi al 2024, mentre i genitori che termineranno il congedo di maternità/paternità dopo il 31/12/2024 potranno fruire del beneficio di tre mesi di congedo parentale all’80% della retribuzione e, per i mesi successivi, al 30%.

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Requisito contributivo NASpI

Dal 1° gennaio 2025, sono cambiati i requisiti di accesso alla NASpI.

Nel caso in cui il lavoratore si dimetta volontariamente da un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la domanda di NASpI, è necessario possedere 13 settimane di contribuzione nel periodo intercorrente tra la data di dimissioni e la richiesta di NASpI.

Naturalmente sono fatte salve le dimissioni della lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento di cui all’articolo 7 della legge 604/1996, che consentono l’accesso alla prestazione.

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Bonus per la prosecuzione dell’attività lavorativa

Viene potenziato l’incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che decidano di proseguire l’attività lavorativa pur avendo raggiunto, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti per la pensione anticipata con ‘quota 103’ o per la pensione anticipata a prescindere dall’età anagrafica (attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, secondo la legge 92/2012).

L’incentivo si concretizza attraverso la possibilità di ottenere in busta paga, a richiesta, l’importo corrispondente alla quota di contribuzione previdenziale normalmente a carico del lavoratore a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente.

Viene ora prevista anche l’esclusione dall’imposizione fiscale, oltre a quella contributiva, della misura di incentivo.

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Maggiorazioni dei contributi INPS

Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale, versando all’INPS gli importi calcolati con una maggiorazione della aliquota a proprio carico non superiore a due punti percentuali.

La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorrerà al computo degli importi soglia e sarà corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato, successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

L’importo versato è deducibile dal reddito complessivo nella misura del 50%.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Mef, saranno disciplinate le modalità attuative della misura.

Vengono inoltre prorogati:

  • la pensione ‘Opzione Donna’ per coloro che perfezionano i requisiti entro il 31.12.2024;
  • la pensione ‘Quota 103’ per coloro che perfezionano i requisiti entro il 31.12.2025;
  • l’indennità di APE Sociale per coloro che perfezionano i requisiti entro il 31.12.2025.

Nulla varia in merito ai requisiti e alle condizioni di accesso a queste prestazioni.

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Pensione anticipata nuovi iscritti

Con riferimento alla pensione anticipata nuovi iscritti (pari nel 2025 a 64 anni di età e 20 anni di contributi), ex articolo 24, comma 11 legge 214/2011, viene previsto dal 2030, un innalzamento dell’importo soglia massimo che passa da 3 a 3,2 volte l’importo dell’assegno sociale annualmente rivalutato (comma 183).

Al fine di perfezionare l’importo soglia, è stata però introdotta la possibilità di computare, a domanda, l’ammontare teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Tale valore teorico deve essere certificato tramite proiezione dalle singole forme di previdenza complementare (comma 181). Per chi sceglie tale soluzione, il legislatore ha previsto l’incumulabilità della pensione, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

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Incremento pensioni minime

Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1,3 punti percentuali per l’anno 2026.

L’incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

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Riduzione contribuzione nuovi iscritti

I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nell’anno 2025 ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%.

Tale riduzione potrà essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. Potrà inoltre essere richiesta ad una delle due gestioni, per un massimo di 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione, dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società, avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

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Decontribuzione lavoratrici madri

L’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri viene riconosciuto a:

  • lavoratrici dipendenti, ad eccezione delle lavoratrici domestiche;
  • lavoratrici autonome che percepiscano almeno un reddito tra reddito di lavoro autonomo, redditi da impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata, redditi da partecipazione purché non abbiano optato per il regime forfettario.

Dal 2025, per le madri con due o più figli, l’esonero dei contributi spetta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Per le madri con tre o più figli, dal 2027 l’esonero dei contributi spetta fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Si ricorda che per tali lavoratrici la legge di bilancio 2024 aveva già previsto, fino al 31 dicembre 2026, l’esonero fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

L’importo dell’esonero è calcolato nel limite massimo di 3.000 euro e spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro su base annua.

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Bonus psicologo

La manovra conferma, stabilizza ed aumenta le risorse per il bonus psicologo, una misura che offre supporto economico per le sedute di psicoterapia con importi variabili in base all’ISEE, che deve essere inferiore a 50.000 euro.

 

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