Dallo scorso 13 dicembre, è entrato in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea il nuovo Regolamento UE 2023/988 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti, che introduce importanti novità per i prodotti immessi sul mercato europeo. La norma risponde alla necessità di affrontare i rischi legati all’aumento del commercio online e alla diffusione di prodotti non sicuri nell’UE. L’obiettivo è garantire che solo prodotti sicuri possano
Il Regolamento sostituisce e abroga la precedente direttiva 2001/95/CE sulla Sicurezza Generale dei Prodotti, regolando l’immissione sul mercato di tutti i prodotti di consumo non già coperti da normative specifiche. Inoltre, si applica anche ai prodotti destinati all’uso industriale in assenza di una regolamentazione specifica, a condizione che il fabbricante debba dimostrare la sicurezza e la qualità del prodotto.
Questi i principali cambiamenti introdotti:
- ampliamento del concetto di ‘prodotto sicuro’: vengono considerati criteri come l’etichettatura, le avvertenze, le istruzioni per l’uso e lo smaltimento, oltre alle caratteristiche di cybersecurity.
- obbligo del ‘Punto Unico di Contatto’: i prodotti dovranno riportare un riferimento che consenta ai consumatori di contattare il responsabile dell’immissione sul mercato per ottenere informazioni o segnalare problemi legati alla sicurezza.
- parità tra vendite online e offline: i prodotti venduti tramite e-commerce devono rispettare gli stessi requisiti di sicurezza di quelli disponibili nei negozi fisici.
Questa normativa rappresenta un passo avanti fondamentale per tutelare i consumatori europei,
Il nuovo regolamento attribuisce obblighi di controllo ai produttori, ai rappresentati autorizzati, agli importatori e ai distributori.
Per rispettare il regolamento e ottenere la conformità dei prodotti è necessario:
- definire una procedura che comprenda un’analisi dei rischi;
- compilare un fascicolo tecnico con gli eventuali allegati necessari per l’analisi dei rischi;
- redigere un manuale d’uso e manutenzione del prodotto.
Non è invece richiesta la certificazione da parte di un Organismo Notificato.
Il Regolamento prevede delle esclusioni:
- prodotti che hanno una propria regolamentazione specifica (es. le macchine, i materiali da costruzione, apparecchiature elettriche/elettroniche, ecc.);
- medicinali per uso umano o veterinario;
- alimenti;
- mangimi;
- piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati, microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
- sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
- prodotti fitosanitari;
- attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi;
- aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139;
- oggetti d’antiquariato;
- prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso, chiaramente contrassegnati in quanto tali.
Il provvedimento rappresenta anche un’opportunità perché garantisce:
- l’aumento della fiducia dei consumatori nei prodotti offerti, migliorando così la propria immagine e la competitività sul mercato;
- l’accesso ai mercati dell’UE, rendendo più semplice l’espansione delle attività di export;
- la riduzione dei rischi di sanzioni e di richiami di prodotti, proteggendo l’azienda da rischi legali.