Lo scorso 26 novembre, il Parlamento Europeo ha adottato, con 402 voti favorevoli, 250 contrari e 8 astensioni, la revisione del regolamento EUDR, proposta dalla Commissione Europea per facilitare l’attuazione del regolamento sulla deforestazione.
Secondo il testo adottato, le imprese avranno un anno supplementare per conformarsi alle nuove norme UE contro la deforestazione. I grandi operatori e commercianti dovranno rispettare gli obblighi del regolamento dal 30 dicembre 2026, mentre le micro e piccole imprese dal 30 giugno 2027. Questo rinvio dovrebbe garantire una transizione più graduale e consentire di rafforzare le capacità del sistema informatico che sarà utilizzato da operatori e commercianti per presentare le dichiarazioni elettroniche di due diligence.
Oltre al rinvio di un anno dell’applicazione delle norme, il testo dovrebbe contenere le seguenti modifiche:
- l’obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza dovrebbe ricadere sulle imprese che immettono per prime il prodotto sul mercato dell’UE e non sugli operatori o commercianti che lo commercializzano successivamente;
- tutti gli operatori a valle, fino ai commercianti, non sarebbero più tenuti a presentare la dichiarazione. Inoltre, piccole imprese e microimprese presenterebbero solo una tantum una dichiarazione semplificata;
- sarebbero esclusi dal campo di applicazione libri, giornali stampati, immagini e altri prodotti dell’industria tipografica, oltre a manoscritti, dattiloscritti e planimetrie su carta.
- la normativa dovrebbe essere revisionata entro il 30 aprile 2026, per valutare l’impatto della legge e dei suoi oneri amministrativi.
Il Parlamento Europeo è ora pronto ad avviare i negoziati con i paesi UE sulla forma finale della legge, che dovrà essere poi approvata sia dal Parlamento sia dal Consiglio e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE entro la fine del 2025, affinché il rinvio di un anno e le altre modifiche possano entrare in vigore.
Ricordiamo che l’EUDR, European Union Deforestation Regulation, ovvero il regolamento europeo sulla deforestazione, entrato in vigore nel giugno 2023, ha come finalità quella di impedire l’ingresso nel mercato unico di prodotti che derivino dallo sfruttamento eccessivo delle aree boschive, imponendo alle imprese un maggiore controllo della propria catena di approvvigionamento.
Lo slittamento dell’entrata in vigore dell’EUDR comporta che restino comunque attivi gli adempimenti previsti dal precedente regolamento EUTR.
Pertanto, rimane l’obbligo di iscrizione annuale al RIL, il Registro Imprese Legno, per gli operatori che immettono per la prima volta nel mercato UE legno o prodotti derivati.
A decorrere dal 16 gennaio 2026, sarà dunque possibile iscriversi al RIL per l’annualità 2026, caricando le attività condotte nel 2025.
L’iscrizione per l’annualità 2026 va rinnovata dal 16 gennaio in poi, e comunque prima della data in cui si intenda effettuare, nel 2026, la commercializzazione, ovvero l’immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010. Dovranno essere dichiarate le quantità di prodotti legnosi commercializzati nel 2025.
L’iscrizione al RIL per l’anno 2026 ha validità dal momento d’iscrizione fino al 15 gennaio 2027 e dovrà poi essere rinnovata in ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di operatore EUTR. Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell’iscrizione annuale da parte dell’operatore e deve essere pagata ogni anno la quota di iscrizione di 20 euro.
Sono tenuti ad iscriversi al registro gli operatori EUTR ossia le persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell’UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati, destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo), inclusi nell’allegato al regolamento.
Sono inclusi anche gli operatori EUTR occasionali (es. piccolo proprietario forestale che vende legname su strada) a prescindere dalla quantità immessa sul mercato.
Gli Operatori PMI sono le imprese che immettono per la prima volta una merce o un prodotto sul mercato. I Commercianti PMI sono invece le imprese che mettono a disposizione sul mercato una merce o un prodotto dopo gli operatori.

























































































































































































































































































































































































