Sono imminenti le novità per la gestione degli adempimenti in materia di rifiuti, con l’avvio del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Il RENTRI, strumento gestito dal Ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico dell’Albo Gestori Ambientali, mira a digitalizzare e rafforzare la tracciabilità dei rifiuti. Come tutti i processi di digitalizzazione, si pone anche un intento di semplificazione, ma nel settore dei rifiuti è indubbio che questo processo presenti specifiche complessità e che le imprese siano in una fase di acquisizione delle conoscenze e delle modalità necessarie per gestire al meglio questo delicato passaggio.
In particolare, centri estetici, saloni di acconciatura e studi di tatuaggi e piercing possono produrre, nella loro attività, alcuni rifiuti classificati come pericolosi, il che implica specifici adempimenti nella gestione degli stessi.
Riportiamo alcuni esempi:
- prodotti chimici per trattamenti estetici, smalti e simili o tinture per capelli.
- imballaggi contaminati utilizzati per contenere o conservare tali prodotti chimici.
- contenitori a gas sotto pressione.
- aghi, lame, siringhe e altri taglienti a rischio infettivo.
La gestione di questi rifiuti richiede il conferimento a soggetti autorizzati e la compilazione del FIR, ovvero il Formulario di Identificazione Rifiuti. Il settore benessere (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02) è invece esonerato dalla compilazione del Registro di Carico e Scarico e dal MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), obblighi che si ritengono assolti con la conservazione per 3 anni dei FIR.
Per le imprese del benessere, l’obbligo di iscrizione al RENTRI viene richiesto solo in presenza di rifiuti pericolosi, con tempistiche diverse a seconda del numero di dipendenti:
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per le imprese con più di 50 dipendenti;
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per le imprese con più di 10 dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti, inclusi i soggetti non organizzati in imprese.
A partire dal 13 febbraio 2026, per tutti, anche per il settore benessere, entrerà in vigore il nuovo modello FIR, da scaricare e vidimare digitalmente attraverso il RENTRI. Finché non si è obbligati all’iscrizione, tale operazione può essere effettuata con una semplice registrazione.
Fino a febbraio 2026, il FIR rimarrà cartaceo, ma prodotto secondo le nuove modalità. Successivamente si passerà alla digitalizzazione completa con obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.
Su richiesta, il formulario potrà essere emesso dal trasportatore, ma la responsabilità dei dati rimane in capo all’impresa produttrice.
La CNA ha ribadito in più sedi la richiesta di eliminare l’obbligo di iscrizione al RENTRI per le imprese del benessere, in quanto tali attività non possono essere equiparate ad aziende produttrici di rifiuti pericolosi in senso stretto, come quelle industriali o artigianali di altra natura.
Auspichiamo che questa richiesta venga accolta, perché rappresenterebbe un passo concreto verso una vera semplificazione e sburocratizzazione, riducendo oneri e adempimenti per le piccole imprese del settore, senza compromettere gli obiettivi di tutela ambientale.









































































































































































































































































































































































