Il Ministero della Salute scrive, in una recente nota, che sono pervenute al loro ufficio segnalazioni riguardanti la commercializzazione di prodotti senza preimballaggio, o imballati su richiesta nei luoghi di vendita o preimballati per la vendita diretta, sprovvisti dell’informazione sulla lista degli ingredienti.

A tal proposito, il Ministero precisa che i prodotti alimentari offerti in vendita negli esercizi commerciali senza preimballaggio, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento 1169/2011 e dell’articolo 19 del decreto legislativo 231/2017, devono essere accompagnati dalla denominazione dell’alimento e dall’elenco degli ingredienti.

Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, con le modalità e le esenzioni prescritte dall’articolo 21 del Regolamento 1169/2011.

L’elenco degli ingredienti può essere omesso solo nei casi previsti all’articolo 19 del Regolamento 1169/2011.

Le indicazioni devono essere rese disponibili:

  • in lingua italiana;
  • chiaramente visibili e leggibili;
  • direttamente sul prodotto oppure accanto al prodotto, sul contenitore del prodotto, su apposito cartello o registro oppure su altro sistema equivalente, anche digitale, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti.

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