Con questo articolo, vogliamo tracciare un prospetto riepilogativo delle innovazioni che discendono dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 176/2022), in vigore dal 13 agosto 2022.
Il decreto ha come obiettivo l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, che è finalizzata a conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza e, allo stesso tempo, conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Le innovazioni del decreto, che hanno integrato e modificato le normative già esistenti, sono state introdotte con tempi differenziati.
Riportiamo quindi di seguito un quadro d’insieme, aggiornato ad oggi, delle disposizioni così introdotte.
Congedo di paternità obbligatorio
Con l’articolo 27-bis vengono introdotti nel decreto n. 151/2001 i seguenti elementi di novità:
- il congedo di paternità, pari a 10 giorni, è utilizzabile in contemporanea al permesso di maternità della madre e si applica anche al padre adottivo o affidatario;
- nel caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi;
- il congedo è interamente retribuito al 100% della retribuzione ed è coperto da contribuzione utile ai fini pensionistici;
- il congedo di paternità viene esteso anche ai dipendenti pubblici;
- il congedo è fruibile anche nei due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi al parto.
Maternità delle lavoratrici autonome
Viene introdotto per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL.
Congedo parentale
Relativamente ai congedi parentali (cosiddetta maternità facoltativa) è stata introdotta una nuova articolazione dei congedi indennizzabili con queste modalità:
- alla madre lavoratrice, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Restano immutati i limiti massimi di fruizione per ogni genitore, come già previsto dal decreto n. 151/2001.
Pertanto, la madre potrà fruire al massimo di 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio e il padre potrà fruire al massimo di 6 mesi di congedo, elevabili a 7 nel caso in cui si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi Dunque i genitori potranno fruire complessivamente di un massimo di 10 mesi di congedo parentale elevabili a 11 nel caso il padre intenda astenersi per un periodo di 7 mesi.
I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, alla luce della nuova normativa, potranno fruire dei 9 mesi di congedo parentale secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti.
Per i lavoratori autonomi, la nuova disciplina riconosce la possibilità di fruire del congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi.
Pertanto, i genitori lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
Accesso NASPI per dimissioni del padre lavoratore
Con il decreto 105/2022, il diritto al sussidio di disoccupazione NASPI viene esteso, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, anche al padre lavoratore che, dopo aver fruito del congedo di paternità, si dimetta volontariamente entro il compimento di un anno di vita del figlio.
Permessi ex art. 33 legge n. 104/1992
Con il decreto n. 105/2022 viene eliminato il principio del referente unico dell’assistenza e si stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
L’INPS conferma che rimane possibile, da parte del lavoratore con disabilità grave, la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza.
Congedo straordinario
L’art. 2 del decreto n. 105/2022 ha introdotto il convivente di fatto, di cui all’art. 1, co. 36, della legge n. 76/2016 tra i soggetti che prioritariamente possono assistere il disabile, al pari del coniuge e della parte di unione civile
La norma stabilisce che la convivenza con il disabile, requisito obbligatorio per il diritto al congedo, può essere instaurata anche dopo la presentazione della domanda di fruizione dei permessi purché il richiedente dichiari di impegnarsi ad instaurare tale convivenza entro l’inizio del congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.