Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha inviato una circolare alle associazioni di categoria dell’autotrasporto, e una alle associazioni della committenza, per fornire informazioni sulle novità introdotte dalla legge 105/2025 in merito ai tempi di pagamento. Nella lettera, il Comitato ricorda che la nuova legge “ha rafforzato la disciplina dei tempi di pagamento nel settore dell’autotrasporto merci su strada e ha stabilito che nei casi in cui le imprese e/o gli operatori della committenza non corrispondano al vettore quanto dovuto e tale condotta sia in particolare diffusa e reiterata, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può attivare le verifiche del caso e, laddove sia accertato l’abuso, procedere con sanzioni pecuniarie, che nei casi più gravi possono raggiungere il 10% del fatturato annuo dell’impresa committente responsabile, come già disciplinato dall’art. 15 della Legge 287/1990”.

La nuova legge consente inoltre all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di attivare procedure di accertamento d’ufficio e anche su segnalazione diretta del creditore o del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

La circolare precisa anche che la nuova disposizione non modifica il termine massimo di pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi di trasporto, che resta fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del vettore.

Il Comitato Centrale sottolinea di avere già avviato interlocuzioni con AGCM al fine di garantire la propria piena operatività e fornisce informazioni su come le imprese creditrici possono segnalare eventuali abusi.

Le segnalazioni possono essere trasmesse al Comitato Centrale via PEC, all’indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, insieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Le imprese devono anche inviare due tabelle: una è strettamente necessaria e deve contenere il nome del committente, o dei committenti, che l’azienda ritiene di segnalare per il ritardo nei pagamenti. Una seconda tabella, che non è obbligatoria ma raccomandata, deve contenere ulteriori informazioni per una migliore comprensione del fenomeno.

Va inviato anche l’elenco delle fatture pagate in ritardo e delle fatture scadute e non pagate.

L’Albo specifica che “la documentazione deve essere debitamente compilata per dimostrare la sussistenza della reiterazione della violazione da parte del committente. A tal fine è opportuno indicare, all’interno della segnalazione, un periodo di riferimento di almeno un semestre che rilevi l’evidente ritardo nei pagamenti diffuso e reiterato”.

CNA Fita ha predisposto questa sintesi delle nuove disposizioni e un questionario anonimo, che ha l’obiettivo di raccogliere i dati sui committenti che non rispettano i tempi di pagamento, in modo alternativo rispetto alla comunicazione con la documentazione predisposta dal MIT. I dati acquisiti verranno utilizzati da CNA Fita per inoltrare la segnalazione alle autorità competenti, sollevando gli associati dall’obbligo di agire singolarmente.

Per la compilazione o l’invio del questionario, invitiamo gli interessati a rivolgersi a Michele Sella, referente APPIA CNA per l’autotrasporto.

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