Il nuovo bonus donne del Decreto Coesione (articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60) mira a promuovere le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, incentivando l’assunzione a tempo indeterminato di donne disoccupate.

Questo incentivo è destinato a:

  • datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, indipendentemente dalla loro residenza;
  • datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Il bonus assunzione è rivolto anche a settori con un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%, individuati annualmente con decreto interministeriale.

Sono invece esclusi dall’incentivo i contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

Le assunzioni incentivate devono avvenire tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Il decreto prevede uno sgravio contributivo del 100% a carico del datore di lavoro per i primi 24 mesi dall’assunzione. I datori di lavoro sono quindi esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, a esclusione dei premi e dei contributi INAIL. Il massimo importo mensile coperto dall’esonero è fissato a 650 euro.

Lo sgravio non è cumulabile con altre agevolazioni o esoneri previsti dalla normativa vigente, fatta eccezione per la cosiddetta ‘maxi deduzione’, che consente una maggiorazione fino al 30% del costo del lavoro deducibile dal reddito d’impresa.

Per quanto riguarda i dipendenti part-time, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore lavorate e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Il decreto si affianca alla legge Fornero (articolo 4, commi 8-11 legge 92/2012), che invece può essere applicata per le assunzioni a termine (fino a 12 mesi) di donne svantaggiate, ottenendo un’agevolazione per un massimo di 18 mesi e per un importo pari al 50% della contribuzione datoriale.

Più nel dettaglio, questo sgravio si applica per le assunzioni di:

  • disoccupate da oltre sei mesi in settori e professioni ad alto tasso di disparità di genere;
  • disoccupate da oltre sei mesi residenti in aree svantaggiate;
  • disoccupate da almeno 24 mesi.

Questa misura, a differenza del Decreto Coesione, è cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione di quelle esplicitamente vietate, come ad esempio l’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 30.

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